16/07/2021 – Verifica dei requisiti nelle gare MEPA e controllo a campione: nuovo parere MIMS

Parere MIMS n. 876/2021

Codice identificativo: 876

Data ricezione: 10/03/2021

Argomento: Controlli

Oggetto: Affidamenti sotto soglia comunitaria con l’utilizzo del MEPA ai sensi dell’art. 36 commi 6-bis e 6-ter D.Lgs. n. 50/2016

Quesito:

Qualora la Stazione Appaltante (SA) esperisca una procedura di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria, mediante l’utilizzo di strumenti telematici (il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” – MEPA – di CONSIP S.p.A.), i controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla Società aggiudicataria devono essere sempre eseguiti dalla SA stessa, con la sola eccezione data dall’eventuale presenza, sulla medesima piattaforma telematica di negoziazione, di evidenze documentali che comprovino l’avvenuta verifica dei prefati requisiti (ex. art. 80) da parte del gestore della piattaforma (nel caso del MEPA, la CONSIP) durante le attività di “controllo a campione” delle dichiarazioni presentate dalla prefata Società aggiudicataria per la permanenza nelle categorie/lotti dei bandi per cui viene richiesto l’abilitazione ovvero il rinnovo. Tale interpretazione, a parere dello scrivente, appare in linea con la vigente formulazione dell’art. 36 commi 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 50/2016, come confermata dal parere del MIT n. 542 in data 16/09/2019. In nessun caso, sempre a parere dello scrivente, appare plausibile che la SA possa prevedere la mera “supposizione” degli avvenuti controlli (ex. art. 80) da parte del gestore del MEPA, senza aver avuto effettivo riscontro documentale del regolare accertamento eseguito (nonché della data di esecuzione dello stesso). Per quanto sopra, si ritiene corretto affermare che la SA dovrà sempre effettuare i controlli sui requisiti di ordine generale ex. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Società aggiudicataria di una procedura di affidamento sotto soglia comunitaria sul MEPA, ovvero dovrà verificare l’effettiva presenza di evidenze documentali del “controllo” eseguito sulla Società aggiudicataria da parte del gestore della piattaforma?

Risposta:

L’art. 36, comma 6 ter del Codice prevede che “nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.” In base a quanto previsto dalla richiamata norma, la SA dovrà comunque controllare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 in capo all’aggiudicatario nel caso in cui l’O.E. non rientri tra il campione controllato. Resta ferma la facoltà di compiere le verifiche negli altri casi. Con riferimento alle eventuali evidenze documentali del controllo, spetta ai diversi gestori dei mercati elettronici, indicare le modalità con cui dare evidenza delle verifiche effettuate e degli operatori rientranti nel campione verificato.

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