16/06/2020 – In presenza di una struttura dirigenziale il responsabile anticorruzione non può essere individuato in un funzionario

In presenza di una struttura dirigenziale il responsabile anticorruzione non può essere individuato in un funzionario
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
 
La vicenda
L’Autorità anticorruzione in fase di verifica dei siti istituzionali dei comuni, ha individuato una anomala scelte di un ente locale del responsabile dell’anticorruzione fatta ricadere in un funzionario avvocato. A seguito di apertura dell’istruttoria, è stato chiesto all’ente di giustificare le ragione per le quali la scelta sia ricaduta in un funzionario dell’ente che svolge, altresì, le funzioni di avvocato e, quindi, iscritto all’Albo speciale degli avvocati di enti pubblici. L’ente ha giustificato la scelta in quanto, le funzioni dell’avvocato non comprendono la difesa dell’ente in materia di diritto del lavoro (materia disciplinare) e diritto penale, affidate ad avvocati esterni. Inoltre, la scelta non avrebbe potuto ricadere nel Segretario comunale, in quanto Dirigente di alcuni Uffici e servizi non di settori, tra i quali Ufficio gestione giuridica del personale, Ufficio Ambiente ed Ufficio Contenzioso e Tributario. Inoltre, la nomina di un funzionario avvocato invece di altro dirigente dell’ente era dovuta al fatto che il Comune fosse destinatario di fondi europei per il quali i dirigenti dell’Ente sono chiamati a svolgere funzioni di controllo di I livello, autorità di gestione ed organismo di pagamento, funzioni tali da rendere impossibile, in quanto incompatibili, l’attribuzione in capo agli stessi della funzione di RPCT.
Avvocato e RPCT
La prima questione affrontata dall’Autorità riguarda la figura dell’avvocato di un ente e della sua compatibilità con il ruolo di responsabile dell’anticorruzione. Secondo l’Autorità, si è in presenza di un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici ai sensi del R.D. n. 1578/1933, sull’«Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore». A suo tempo (deliberazione n. 841/2018) questo tipo di scelta è stata esaminata dall’Autorità la quale ha stabilito che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si può desumere dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Per tale ragione, l’Autorità, pur riconoscendo la propria incompetenza sull’interpretazione del requisito di esclusività della funzione di avvocato di un ente pubblico iscritto all’albo speciale, ha ritenuto altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici.
Segretario comunale e amministrazione attiva
L’ente ha giustificato la propria scelta quale conseguenza della gestione attiva di alcuni servizi intestati al Segretario comunale. Sul punto, ha rilevato l’Autorità, è stato da tempo chiarito che la scelta ottimale di individuazione nel Segretario comunale dell’ente delle funzioni di responsabile anticorruzione trova fondamento nelle funzioni che il segretario svolge e individuate dall’art. 97TUEL, che si sostanziano in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Pertanto, le molteplici attività intestate al segretario comunale, sono riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come la prevenzione della corruzione che assume un ruolo preminente, a difesa di interessi del tutto avulsi dalla logica particolare della concreta attuazione di indirizzi politici.
In ogni caso, al fine di comprendere esattamente il perimetro degli incarichi di amministrazione attiva affidati al Segretario comunale, è stata indicata dall’Autorità la recente sentenza della Corte dei conti della Puglia (sentenza n. 489/2019). Secondo la magistratura contabile, le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego, all’art. 97 hanno precisato come i commi 2 e 4 prevedano che le funzioni istituzionali dei segretari comunali e provinciali, hanno per oggetto non compiti di natura gestionale ma di coordinamento, di assistenza giuridico-amministrativa, referenti e di verbalizzazione, oltre quelle ulteriori che possono essergli attribuite “dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (comma 4, lettera d). Tale ultima previsione, pur integrando una sorta di clausola in bianco, si dà consentire, in linea di principio (per ragioni di flessibilità organizzativa), l’affidamento al segretario di funzioni gestionali, va però contemperata con altre disposizioni affermative di principi di ordine generale, come quella secondo cui i compiti c.d. di amministrazione attiva spettano ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria espressa (cfr. l’art. 4, comma 2 e 3, l’art. 15 e ss., TUPI; l’art. 107, comma 4 del TUEL). A supporto di tali indicazioni vi sono anche le norme contrattuali integrative, secondo cui l’attribuzione di funzioni dirigenziali al Segretario possa avvenire solo con atto formale del capo dell’Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell’assenza di adeguate figure professionali interne e (solo) in via temporanea. In altri termini, l’affidamento di compiti gestionali ai segretari è possibile solo in via transitoria, e in caso di eccezionale assenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente. Pertanto, solo in quest’ultimo caso sarà possibile conciliare la facoltà concessa dal citato art. 97, comma 4 lett. d), TUEL con l’intestazione ex lege di tali funzioni ai dirigenti, con l’esercizio in concreto dei compiti gestionali negli enti di piccole dimensioni o in particolari frangenti, tali da generare situazioni di paralisi gestionale non risolvibili diversamente.
A tale fine, l’Autorità ha ribadito come, l’art. 1, comma 7, L. n. 190/2012, abbia previsto che egli enti locali i compiti di responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza devono essere svolti, di norma, dal Segretario comunale. Questa previsione è stata ribadita anche nel piano nazionale anticorruzione, il quale ha chiarito che eventuali scostamenti dalla norma devono essere adeguatamente motivati.
RPCT e dirigenti
Nel caso di specie si è in presenza di un Comune con dirigenti e precisamente sono presenti in organico otto dirigenti, dove è possibile, all’interno dell’apparato dirigenziale individuare un dirigente coinvolto in minor misura nelle predette operazioni legate alla gestione dei fondi comunitari, eventualmente affiancato da una struttura di supporto, anche non esclusivamente dedicata.
Conclusioni
L’Autorità, pur dando atto che la scelta della nomina del responsabile anticorruzione rientri all’interno dell’autonomia organizzativa dei singoli enti, resta pur sempre intestato all’Autorità la verifica della corretta individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche valutando la corretta applicazione delle norme. In tale ambito, l’Autorità raccomanda che l’ente locale individui all’interno dell’Amministrazione altro soggetto idoneo a cui conferire l’incarico di RPCT, dando successivamente all’ente il compito di informale l’Autorità sulla scelta effettuata alla luce delle indicazioni contenute nella presente deliberazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto