16/06/2020 – Anche se impugnata l’Ici va pagata in toto 

Anche se impugnata l’Ici va pagata in toto 
Italia Oggi Sette – 15 Giugno 2020
 
 
Quanto dispongono gli articoli 68 comma 1, lett. b) del dlgs 546/92 e 19 del dlgs n. 472/97 sulla riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio non trova applicazione anche con riguardo all’ assoggettamento a tributi locali, i cui relativi atti, se impugnati, impongono comunque al contribuente di procedere all’ integrale pagamento di essi, a meno che non sia la stessa Ctp adita a disporne la sospensione. Sono le specifiche conclusioni, conformi a precedenti di legittimità, cui è giunta la Ctp di Bergamo con la sentenza n. 546/03/2019.
L’ impugnazione rimessa ai giudici milanesi riguardava una cartella di pagamento emessa dal comune di Bergamo per l’ Imu 2012 su importi superiori ai 50 mila euro a carico di una società immobiliare. Prima di tale atto era altresì stato impugnato anche il prodromico avviso di accertamento, rispetto al quale dopo esser risultata soccombente in primo grado la società aveva proposto appello ancora pendente. Quest’ ultima ricorreva perciò, contro la cartella, alla Ctp, deducendo l’ illegittimità della iscrizione a ruolo commisurata nella totalità dell’ importo preteso a titolo di Imu, in spregio al disposto degli artt. 68 comma 1, lett. b) del dlgs 546/92 e 19 del dlgs n. 472/97, che disciplinano in tali casi la riscossione frazionata soltanto dei due terzi delle somme iscritte a ruolo.
I giudici del collegio provinciale hanno tuttavia rigettato il ricorso dal momento che, in casi del genere, relativi alla riscossione di tributi locali quali l’ Imu, non vige un sistema di riscossione frazionata a fronte dell’ impugnazione dal momento che, espressamente, l’ art. 68 del dlgs 564 fa riferimento ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata che non contemplano quella delle imposte comunali per cui il pagamento frazionato non è previsto.
La stessa Cassazione richiamata nella pronuncia in commento (Cass. 5318/2019) ricorda che in tali casi «il contribuente è tenuto, quindi, a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell’ atto impositivo, a meno che non ottenga la sospensione dell’ esecutività dell’ atto medesimo dalla commissione adita». Pur se impugnato, quindi, l’ avviso di accertamento del tributo locale permette di portare in riscossione il tributo per l’ intero non dovendosi applicare ad essi, a differenza dei tributi erariali, alcuna riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
La immobiliare V. S.p.A. ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti da Agenzia delle entrate riscossione, con la quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 54.837,93 a titolo di Imu dovuta al comune di Bergamo per l’ anno di imposta 2012, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Premesso che detta cartella aveva tratto origine da un avviso di accertamento da essa contribuente tempestivamente impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale di Bergamo, avverso la cui decisione, favorevole all’ ente impositore, aveva interposto gravame e che il giudizio di appello era ancora pendente, deduce l’ illegittimità della iscrizione a ruolo, da parte del comune, dell’ intero importo di quanto richiesto con l’ avviso di accertamento, mentre in base al disposto degli articoli 68, comma 1, lett. b) dlgs n. 546/92 e 19 dlgs n. 472/97 avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo soltanto i due terzi delle somme riferibili a tali causali, con conseguente riduzione anche degli oneri di riscossione.() Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all’ art. 68, comma 1, dlgs n.546/92, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli «casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo», non si applica in tema di imposta comunale sugli immobili, in quanto per tale tributo il pagamento frazionato, già previsto dall’ art. 15 del dpr n. 602 del 1973 (poi abrogato dall’ art 37 del dlgs n 46/1999) per altri tipi di imposta, non trova applicazione. Pertanto, anche se l’ avviso di accertamento viene impugnato, l’ Ici (ma uguali rilievi valgono anche per l’ lmu) e gli altri tributi locali si riscuotono per l’ intero, non applicandosi ad essi, a differenza dei tributi erariali, la cosiddetta «riscossione frazionata in pendenza del giudizio» (In termini cass. 5318/2019; v. anche cass. 22495/2017; 22494/2017; 8554/2016; 19015/2015). Diversamente è a dirsi riguardo alle sanzioni, stabilendo l’ art. 19, comma 1, dlgs n. 472/97 che in caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista la riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’ art. 68, commi 1 e 2 del dlgs 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

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