16/06/2016 – Segretari comunali e provinciali. Conferimento di funzioni gestionali al segretario dell’UTI

Segretari comunali e provinciali. Conferimento di funzioni gestionali al segretario dell’UTI

 

Massima. Si ritiene che la facoltà di conferire eventualmente funzioni gestionali al segretario permanga anche nei confronti del Segretario dell’Unione territoriale intercomunale, in base al rinvio operato dall’art. 5, comma 2, della l.r. 26/2014 all’art. 32 del d.lgs. 267/2000, e a mente di quanto disposto dall’art. 97, comma 4, lett.d), del citato decreto in ordine alle funzioni attribuibili al segretario

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L’Ente ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di conferire al Segretario dell’Unione, costituita ex l.r. 26/2014, ulteriori funzioni gestionali, ‘attesa la previsione di cui all’articolo 18, comma 3, ultimo periodo della L.R. 26/2014 in cui si dispone che il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Unione a uno dei segretari comunali è subordinato al suo collocamento in aspettativa’. L’Ente rappresenta inoltre che le disposizioni di cui all’art. 32 del TUEL, alla cui applicazione fa rinvio l’art. 5, comma 2, della citata l.r. 26/2014, in quanto compatibili, prevedono al comma 5-ter che il Presidente dell’Unione si avvalga del segretario di un Comune facente parte dell’Unione. 

Com’è noto, il citato art. 5, comma 2, della l.r. 26/2014 stabilisce che l’Unione territoriale intercomunale ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità previste dalla legge medesima e precisa che, al predetto ente, si applicano i principi fissati per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del d.lgs. 267/2000. 

Il citato art.32, al comma 5-ter, stabilisce che il presidente dell’Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il segretario dell’Unione – come rilevato anche dall’Amministrazione istante – è comunque tuttora un istituto (al pari del segretario dei comuni) disciplinato dalla normativa statale e l’attività espletata dallo stesso, per conto dell’Unione, rientra nelle funzioni istituzionali svolte da detta figura, come avviene per l’ente Comune. 

Al Segretario dell’Unione si applicano pertanto le previsioni contenute nel d.lgs. 267/2000, che concernono le funzioni del segretario comunale e provinciale e il ruolo rivestito dal medesimo nell’ambito dell’ente da cui si trova a dipendere funzionalmente. 

Fra le suddette norme, è senz’altro da annoverare la disposizione contemplata all’art. 97, comma 4, lettera d), del richiamato decreto, ove si stabilisce che il Segretario ‘esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia[1]’. 

Si ritiene quindi che la facoltà di attribuire eventualmente funzioni gestionali al segretario permanga anche nei confronti del Segretario dell’Unione, in base al rinvio legislativo sopra riportato. 

Diversa disciplina è invece quella contemplata all’art.18, comma 1, della l.r. 26/2014, ove si stabilisce che lo statuto può prevedere che la gestione dell’Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente. 

Il successivo comma 2 specifica che il Direttore è l’organo di responsabilità manageriale, cui compete l’attività di gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento adottato dall’Unione. 

Il comma 3 dell’articolo in esame chiarisce inoltre che l’incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell’Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Detto conferimento determina il collocamento in aspettativa dell’interessato, secondo l’ordinamento di riferimento. 

Pertanto, da quanto sopra esposto, emerge come il Direttore dell’Unione, istituto previsto e disciplinato dalla normativa regionale (diversamente dal segretario dell’Unione e dal segretario del comune) non sia figura necessaria nell’organizzazione dell’Ente, ma si configuri quale scelta meramente facoltativa, demandata alla autonoma volontà e determinazione delle amministrazioni che costituiscono l’Unione medesima. 

E’ da notare che Segretario e Direttore, anche qualora siano entrambi previsti nell’apparato organizzativo dell’Unione, rivestono ruoli indipendenti e distinti, in linea di principio non sovrapponibili ed intercambiabili nell’esercizio delle rispettive funzioni. 

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[1] Nella fattispecie che ci riguarda, eventuali, ulteriori, funzioni saranno attribuite al Segretario dell’UTI dal Presidente dell’Unione medesima.

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