16/03/2021 – Annullamento autorizzazione paesaggistica e necessità di indicare le norme violate

Ambiente – Tutela – Annullamento autorizzazione paesaggistica – Violazione del Codice dei beni culturali ed ambientali – Omessa indicazione della specifica disposizione violata – Violazione del decreto ministeriale che ha sottoposto l’area di interesse al vincolo – Sufficienza. 

      L’omessa indicazione della specifica disposizione violata del Codice dei beni culturali ed ambientali non determina l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza con il quale è stata annullata una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Comune, se nel decreto è fatto riferimento alla violazione del decreto ministeriale che ha sottoposto l’area di interesse al vincolo, il che consente di individuare la violazione delle norme contenute del Codice (1).  

(1) La sentenza ha altresì escluso che la motivazione addotta dal primo giudice sia contraddittoria in quanto da un lato afferma che si deve tener conto della “percezione dell’insieme connessa ai punti di vista o di belvedere” e dall’altro che i manufatti fossero visibili anche da altri luoghi con ciò dando rilievo alla circostanza, che non sarebbe contemplata nelle norme di riferimento, che le opere fossero visibili da punti, diversi da quelli di belvedere, posti all’interno dell’area vincolata. La sentenza fa infatti espressamente riferimento alla formulazione dell’art. 139, comma 1, lett. d), del codice in relazione sia ai “punti di vista” che ai punti di “belvedere”, precisando che ciò preclude una distinzione tra interno ed esterno del territorio protetto e giungendo quindi alla conclusione che la tutela della visibilità non è limitata esclusivamente ai punti di belvedere.

Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2041 – Pres. Montedoro, Est. Orsini

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