16/02/2022 – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2020.

dal sito dt.mef.gov.it/it/  del Dipartimento del Tesoro

 

QUI IL TESTO 

   L’articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

 effettuino, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2020. revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2020. loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

 approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente.

La comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell’art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l’applicativo

   “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.

Attraverso l’applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014).

Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

QUALI AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE?

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”.

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE?

La comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

A tal fine una società si considera:

 partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di

strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

 partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società

o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima.

 COME VA FATTA LA COMUNICAZIONE?

La comunicazione dei dati può essere fatta esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, raggiungibile, per gli utenti già accreditati, cliccando su “Accedi ai servizi istituzionali”.

A tal fine ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (art. 12, comma 13, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011). Il responsabile deve accreditarsi sul Portale Tesoro e può abilitare altre utenze per l’operatività sull’applicativo Partecipazioni.

    

 Sul sito del Dipartimento del Tesoro ci sono gli applicativi per le comunicazioni.

dal sito entilocalionline del 14 febbraio 2022

 il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, adottato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016;

 la Relazione, approvata entro il 31 dicembre 2021, sull’attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione”, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del Dlgs. n. 175/2016;

 le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 in Società e in soggetti di forma non societaria, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014;

 i rappresentanti in Organi di governo di società ed enti al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

  Con l’Avviso 7 febbraio 2022, il Mef – Dipartimento del Tesoro, ha reso noto l’avvio dell’acquisizione dei Provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei

 rappresentanti al 31 dicembre 2020.

In particolare, le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti all’adempimento devono comunicare, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it:

 Il Sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 13 maggio 2022.

L’applicativo “Partecipazioni” è stato sviluppato nell’ottica di integrare gli adempimenti informativi introdotti dal Tusp con quelli del Censimento annuale sulle partecipazioni pubbliche e sui rappresentanti, condotto dal Dipartimento del Tesoro e condiviso con la Corte dei conti. Da quest’anno inoltre verranno acquisite, per la prima volta, anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione adottato”. Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Tusp (Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di Sistema portuale) sono tenute a comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il Censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione”) e devono altresì caricare dell’applicativo i Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del Tusp.

Ai fini della trasmissione del Provvedimento alla Struttura per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del Tusp, deve essere utilizzato esclusivamente l’applicativo “Partecipazioni”.

Resta fermo invece l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Tusp.

Le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fondazioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di Società ed

 Enti, partecipati o meno.

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo.

Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere caricato a sistema il Provvedimento, adottato dall’Organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Per la compilazione delle schede, non è necessario inserire i dati già acquisiti da Registri ufficiali (InfoCamere, Punto Fisco) o inseriti a sistema da altro utente che ha censito la partecipata per primo. L’Applicativo inoltre esegue un controllo delle quote di partecipazione inserite a sistema su una stessa partecipata per evitare lo sforamento del 100%. A tal fine, il Dipartimento raccomanda di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni, per non compromettere la corretta comunicazione dei dati da parte di altre Amministrazioni.

 Sul sito del Dipartimento del Tesoro e nella home page dell’Applicativo “Partecipazioni” (Area riservata ai soli utenti abilitati) sono disponibili gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, le Istruzioni operative, nonché l’ulteriore documentazione utile per la comunicazione.

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attraverso l’Applicativo “Partecipazioni” possono essere inviate per posta elettronica a: supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’Applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it.

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