15/10/2021 – “Indice nazionale dei domicili digitali”: pubblicate le Linee-guida

Con Determinazione n. 529 del 15 settembre 2021, Agid (Agenzia per l’Italia digitale) ha approvato e adottato le Linee-guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali (Inad) delle Persone fisiche, dei Professionisti e degli altri Enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi o Registri professionali e nel Registro delle imprese, disposto dall’art. 6-quater del “Cad”.

Si aggiunge così un importante tassello nel processo di digitalizzazione del Paese: diventa concreto il diritto alla cittadinanza digitale previsto dal “Cad”, permettendo ai cittadini di esercitare la facoltà di dichiarare il proprio domicilio digitale.

I risvolti per l’Ente sono molteplici. Si estende il bacino dei soggetti con cui è possibile notificare atti in modalità digitale, riducendo la necessità di dover produrre copie analogiche di documenti informatici nelle modalità indicate dall’art. 3-bis, comma 4-bis, del “Cad” e il relativo utilizzo di raccomandate come mezzo di trasmissione. Le notifiche di atti e documenti si faranno con un semplice click.

La facoltà/opportunità di dichiarare il proprio domicilio digitale sarà aperta a tutti i Cittadini maggiorenni, ai Professionisti non iscritti agli Albi (gli “esodati” Ini-Pec) e agli Enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione, né in Ipa (Indice Pubbliche Amministrazioni), né in Ini-Pec (Indice nazionale indirizzi Pec). I Professionisti già presenti in Ini-Pec saranno inseriti automaticamente in Inad come disposto dall’art. 6-quater, comma 2, del “Cad”, ferma la facoltà di eleggerne uno diverso per la sfera personale.

L’art. 1, comma 1, lett. n-ter), del “Cad”, definisce domicilio digitale “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910” (eIDAS). Quindi, solo l’indirizzo Pec dichiarato è un domicilio digitale e non l’indirizzo elettronico certificato di per sé, di qui l’importanza di avere un Indice dove dichiarare erga omnes il proprio domicilio in luogo di dichiarazioni una tantum per singolo procedimento già previsto nel nostro ordinamento dall’art. 47 del Cc.

Occorre avere un’accortezza però: la dichiarazione di domicilio in Inad è una facoltà (ad eccezione dei Professionisti iscritti in Albi già presenti in Ini-Pec), e come tale può essere revocata/modificata in qualsiasi momento; quindi, occorre verificare quotidianamente eventuali modifiche prima della spedizione, pena l’efficacia della notifica, anche mediante integrazioni web server tra Sistema documentale/Protocollo informatico e l’Indice.

Registrare il proprio indirizzo Pec nell’Inad sarà semplice, mediante funzionalità messe a disposizione dal relativo Portale previo identificazione mediante “Spid”, “Cie” o “Cns” da parte del Cittadino, Professionista o Legale rappresentante dell’Ente. Il domicilio digitale dovrà essere unico per ciascun Codice fiscale/Partita Iva, ad eccezione dei Professionisti, che potranno averne 2, uno per la sfera privata e l’altro per la sfera professionale. L’eventuale modifica o cessazione del domicilio potrà essere effettuata in qualunque momento mediante funzionalità messe a disposizione del Portale. La cessazione volontaria non è consentita ai Professionisti iscritti anche in Ini-Pec in quanto obbligati ad avere un domicilio digitale ai sensi del Dl. n. 179 del 18 ottobre 2012. Verifiche periodiche da parte del gestore Inad permetteranno di rilevare indirizzi inattivi che, previo preavviso di 30 giorni, saranno cancellati. Con cadenza giornaliera il gestore Inad riverserà i domicili digitali dei cittadini in “Anpr” (“Anagrafe nazionale della popolazione residente”). Le funzioni di consultazione e gestione del domicilio digitale saranno rese disponibili ai cittadini anche mediante AppIO.

Inad permetterà di ampliare il bacino di utenti dotati di domicilio digitale; tuttavia, la facoltà non verrà esercitata da tutti i cittadini per i quali dovrà essere garantito il canale tradizione mediante la produzione di una copia analogica e l’invio per posta secondo le indicazioni dell’art. 3-bis, comma 4-bis, che prevede che, “fino alla data fissata nel Decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all’art. 23, comma 2-bis o l’indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 39/1993 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.”

La definitiva semplificazione in tema di notifica degli atti avverrà con la “Piattaforma delle notifiche” prevista dal Dl. n. 76/2020, le cuiLlinee-guida sono ancora in fase di definizione, alla quale l’Ente potrà affidare i documenti da notificare e sarà cura del Gestore della Piattaforma provvedere ad individuare canali e modalità che permettano la notifica dell’atto.

di Cesare Ciabatti

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