15/07/2019 – Ingresso a Ztl senza semaforo – Sui pannelli va segnalato se la zona è attiva o meno  

Ingresso a Ztl senza semaforo – Sui pannelli va segnalato se la zona è attiva o meno  

di ENRICO SANTI – Italia Oggi – 13 Luglio 2019
Nelle zone a traffico limitato variabili con controllo elettronico della velocità è sempre obbligatorio installare, oltre alla segnaletica, i pannelli a messaggio variabile. Non possono essere utilizzate lanterne semaforiche in corrispondenza dei varchi di accesso della Ztl, con funzione di segnalazione della vigenza (rosso) o non vigenza (verde).
Prima di procedere all’ installazione dei sistemi di controllo dei varchi in uscita o in itinere deve essere stato realizzato un completo controllo di tutti i varchi in ingresso, al fine di evitare che il controllo delle uscite risulti vessatorio nei confronti dell’ utenza. Sono alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida del 28 giugno 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla regolamentazione delle zone a traffico limitato. Nelle zone a traffico limitato tipiche, con divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli, il Comune può esentare dal divieto oltre alle categorie dei veicoli della polizia, ambulanze e vigili del fuoco e dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, anche altre categorie di veicoli (per esempio veicoli merci, taxi, ncc, car sharing) e di utenti (per esempio i residenti).
Particolare attenzione deve essere posta ai veicoli al servizio di persone con disabilità, che possono transitare e sostare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’ accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’ espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Per favorirne l’ accessibilità alle Ztl, nel segnale di varco deve essere inserito il numero di telefono (da comunicare al Ministero dei trasporti), a cui devono rivolgersi sia le persone con disabilità sia i non residenti. La limitazione della circolazione, anziché in modalità permanente, può essere adottata in modalità variabile nel tempo (a fasce orarie all’ interno delle 24 ore, nei giorni feriali e festivi all’ interno della settimana, in giorni specifici della settimana, in mesi o periodi all’ interno dell’ anno solare).
Sono però da evitare le Ztl variabili con criteri di variabilità sovrapposti e combinati (orari, giorni e periodi) oppure periodi di vigenza diversi per distinte categorie di veicoli, al fine di evitare confusione e indurre l’ utenza in comportamenti inconsapevolmente impropri. Il Comune ha la facoltà di regolamentare la Ztl prevedendo un divieto di circolazione all’ interno a particolari categorie di veicoli, come per esempio i veicoli di massa o dimensione superiore a determinate soglie, i veicoli trasportanti merci pericolose, i veicoli con determinate classi ambientali. Nel caso in cui, all’ interno del medesimo centro abitato, si renda necessario differenziare le categorie di veicoli non ammesse o di utenti autorizzati in funzione di zone diverse, devono essere istituite Ztl distinte, non solo nel caso in cui le queste siano concentriche (solitamente con una progressiva limitazione della circolazione nelle zone più interne), ma anche nel caso in cui esse siano contigue.
Nel caso particolare di un varco della Ztl coincidente con l’ inizio di una corsia riservata al trasporto pubblico locale, deve essere installata soltanto la segnaletica della corsia riservata al trasporto pubblico. Se uno specifico varco è contemporaneamente di accesso a due Ztl distinte con diverse discipline, deve essere installata la segnaletica relativa ad entrambe le Ztl, riportante due segnali di varco, distinti e affiancati. Il controllo elettronico della limitazione della circolazione oltre ai varchi in ingresso può prevedere in modo complementare, nel caso di Ztl variabili, anche varchi in itinere all’ interno per un controllo diffuso e varchi in uscita.
Però, prima di procedere all’ installazione dei sistemi di controllo dei varchi in uscita o in itinere deve essere stato realizzato un completo controllo di tutti i varchi in ingresso, al fine di evitare che il controllo delle uscite sia vessatorio nei confronti dell’ utenza. Nel caso di Ztl già istituite, in cui in cui il controllo automatico avviene solo nei varchi in ingresso, la segnaletica nel varco può continuare a riportare la dicitura «controllo elettronico degli accessi». Invece nelle Ztl di nuova istituzione, con controllo automatico, deve essere utilizzata la dicitura «controllo elettronico Ztl». Ai fini di una corretta percezione dei varchi di ingresso nella Ztl il Comune deve valutare l’ opportunità di tracciare la relativa segnaletica orizzontale e/o di realizzare le eventuali isole di traffico al fine di canalizzare correttamente i flussi veicolari in ingresso.
Inoltre, è consentito tracciare a terra il «simbolo ZTL» nei varchi in ingresso, in quanto replicante la segnaletica verticale, ai sensi dell’ art. 148 del regolamento. Nel caso di Ztl variabile, con controllo elettronico, in aggiunta alla segnaletica verticale prescrittiva deve essere installato sopra il segnale di varco un pannello a messaggio variabile. Il pannello deve riportare le diciture «ZTL ATTIVA» (eventualmente con colore rosso) quando è vigente il divieto o «ZTL NON ATTIVA» (eventualmente con colore verde) quando non è vigente il divieto. Le predette diciture, quando si ritiene rilevante la presenza turistica straniera, devono opportunamente essere riportate sia in lingua italiana sia in lingua inglese, simultaneamente o alternate tra di loro. L’ installazione del pannello a messaggio variabile è invece facoltativa in caso di Ztl variabile senza controllo elettronico.
Non è consentito l’ utilizzo di lanterne semaforiche in corrispondenza dei varchi di accesso della Ztl, con funzione di segnalazione della vigenza (rosso) o non vigenza (verde) della disciplina, in quanto la segnaletica luminosa, rivolta a tutti gli utenti stradali, sarebbe in contrasto con la segnaletica verticale della Ztl, che invece consente l’ accesso solamente a particolari tipologie di utenti e/o veicoli. Durante il periodo prolungato (es. periodo estivo/invernale) di eventuale non vigenza della Ztl, è opportuno provvedere alla rimozione/copertura sia della segnaletica di preavviso sia della segnaletica di varco attraverso un sistema sostituibile o amovibile.
Infine, le linee guida del Ministero dei trasporti accennano anche all’ area pedonale, che è un caso particolare di Ztl, in cui la limitazione della circolazione riguarda tutte le categorie di veicoli a motore. Si tratta di un’ area riservata ai pedoni e quindi interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i Comuni possono introdurre, attraverso apposita segnaletica, ulteriori restrizioni alla circolazione sulle aree pedonali, soprattutto per renderla maggiormente fruibile dai pedoni. Peraltro, all’ interno delle aree pedonali possono sussistere diverse esigenze legate al carico e scarico merci, al raggiungimento della propria civile abitazione, alla fruizione di particolari servizi e/o edifici pubblici.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto