15/05/2019 – Anche dopo aver bandito il concorso, all’ente rimane il potere di scelta sul reclutamento del personale

Anche dopo aver bandito il concorso, all’ente rimane il potere di scelta sul reclutamento del personale

 15/05/2019 

Con la sentenza 4191/2019, il Tar del Lazio ha stabilito che il potere di organizzare il personale rideterminando la dotazione organica e il fabbisogno di risorse umane resta in mano al Comune, anche se questo ho indetto un apposito concorso al fine di reclutare nuovi dipendenti. La sentenza ha così rigettato il ricorso sottoposto dai vincitori (ed idonei) di un concorso bandito da un Comune della regione, al fine di assumere 18 dipendenti (categoria D) come personale di ruolo. Stando a questa decisione, alla Pa viene riconosciuto un ampio margine di manovra al fine di decidere le modalità con cui assumere il personale necessario allo svolgimento delle sue funzioni, potendo arrivare a modificare anche scelte fatte in precedenza.

Il caso in oggetto, tratta di un Comune che ha individuato il personale di cui necessitava tramite procedure concorsuali, per poi modificare le politiche del personale approvando una riduzione della dotazione organica con una delibera di Giunta che riguardava il fabbisogno di personale nel successivo triennio. Con la delibera approvata, il Comune ha effettuato un drastico dietro front, esprimendo la volontà di non assumere il personale individuato con il concorso. La giunta ha infatti deciso di “togliere” i posti vacanti della categoria D, dalla dotazione organica, attuando queste modifiche:

– sottoscrivere con la Provincia un protocollo d’intesa al fine di impegnarsi ad assumere 4 unità di personale (sempre categoria D) tramite le graduatorie provinciali;

– portare alcuni dipendenti di categoria C a svolgere alcune mansioni di competenza della categoria D;

– fare fronte alle eventuali rimanenti carenze di organico tramite procedure di mobilità volontaria, al fine di coprire 3 unità di personale di categoria D.

Proprio l’ultimo punto, accordando la preferenza dall’ordinamento alla procedura di mobilità volontaria (come da articolo 30 DLgs 165/2001) al posto del concorso pubblico, ha permesso al Tar del Lazio di supportare la possibilità per l’ente di cambiare idea riguardo le assunzioni, nonostante il concorso fosse ormai arrivato alla parte finale.

Si legge, dal parere dei giudici, che “il carattere privilegiato della mobilità volontaria quale procedura di approvvigionamento di personale rispetto ai concorsi e a graduatorie ancora attive, anche nell’ ottica del raggiungimento del risparmio di spesa (…) è efficacemente sottolineato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui l’ esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi, addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità”.

Si ribadisce quindi il principio per cui un ente deve attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre amministrazioni pubbliche (come da sentenza 2185/2018del Tar della Calabria), prima di iniziare la procedura per indire i concorsi il cui scopo è coprire i posti vacanti. Inoltre, i giudici hanno dato via libera alla linea di condotta del comune  anche per le misure che questo ha adottato in sede di programmazione del fabbisogno di personale. Infatti, il Dm 24, luglio 2014, prevede proprio l’eliminazione dei posti vacanti nella dotazione organica, e si occupa anche di fissare i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica; una misura considerata perfino virtuosa per gli enti in condizioni di dissesto finanziario, come è il Comune oggetto della contesa. Anche siglando il protocollo d’intesa con la Provincia, il Comune è risultato muoversi perfettamente tra le possibilità a lui attribuite in campo di assunzione, perché trattasi di una condotta prevista dal decreto normativo. Un punto a favore della PA viene segnato con questa sentenza, in un campo tanto delicato quanto è quello dell’assunzione di nuovo personale.

Articolo di Laura Egidi

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto