15.05.2015 – Assunzioni di dirigenti a tempo con criteri rigidi nel bando

Assunzioni di dirigenti a tempo con criteri rigidi nel bando

di Arturo Bianco

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Le assunzioni di dirigenti a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs 267/2000 devono essere fatte ricorrendo a procedure paraconcorsuali in cui siano applicati i principi di trasparenza, imparzialità e par condicio che si applicano nei concorsi pubblici e non sono sufficienti semplici selezioni in cui non vi siano criteri predeterminati. Anche in questi casi infatti la selezione deve tendere alla scelta del dirigente «migliore» e non a quello «maggiormente affine» all’amministrazione. Di conseguenza i criteri di valutazione devono essere predeterminati già nel bando e non in modo generico. Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della prima sezione del Tar dell’Umbria 30 aprile 2015 n. 192. 

La sentenza si inserisce nel solco delle scelte compiute dal Dlgs 150/2009, legge Brunetta, e dal Dl 90/2014 di superare le selezioni basate sullo intuitu personae, selezioni contro cui la Corte costituzionale si è sempre schierata in quanto ritiene che in tal modo si deroghi al principio del buon andamento. Selezioni che si devono ritenere ammesse solamente per i vertici apicali delle amministrazioni. Essa conferma le molte cautele della giurisprudenza amministrativa sulla utilizzazione di questo istituto.

Giudice competente 

Innanzitutto viene chiarito che la competenza a giudicare spetta al giudice amministrativo, tranne che per la richiesta di annullamento del contratto stipulato. Si deve pronunciare il Tar, nonostante sia ormai consolidato che spetta ai giudici ordinari dovere decidere sugli incarichi dirigenziali, proprio perché il procedimento deve avere natura paraconcorsuale. Si ricorda inoltre che vi deve essere «prima dell’atto di conferimento dell’incarico, la necessaria e preventiva intermediazione di un potere autoritativo di tipo discrezionale tecnico».

I criteri di valutazione 

La sentenza ci dice con chiarezza che occorre la «predeterminazione nell’avviso pubblico dei criteri di valutazione, al fine di delimitare la discrezionalità tecnica della Commissione e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti». Tali requisiti devono peraltro essere analitici e non limitarsi solamente ad affermazioni generiche, quali quelle contenute nel bando del caso oggetto del contenzioso: «Esperienza e capacità professionali e gestionali nell’ambito delle competenze e conoscenze riscontrabili nei servizi e settori analoghi a quelli oggetto del bando, Attitudini personali con particolare riferimento alla gestione per obiettivi e programmi, Risultati conseguiti nella propria esperienza professionale, con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi ed Esperienza in ruoli direttivi di unità organizzative complesse». 

Alla base di tale rigidità la considerazione che siamo in presenza di accessi dall’esterno alla dirigenza, mentre nel caso in cui un incarico dirigenziale sia assegnato ad un soggetto che è già dirigente, non vi è la necessità di utilizzare procedure selettive analoghe ai concorsi pubblici, essendo tale soggetto in possesso dei requisiti previsti dal legislatore. Ed ancora si deve ricordare che il conferimento di questi incarichi deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai criteri di scelta concretamente utilizzati.

La normativa sull’affidamento di forniture di beni e servizi 

Ad ulteriore sostegno di queste indicazioni la sentenza dei giudici amministrativi perugini cita le prescrizioni dettate dalla normativa in materia affidamento di forniture di beni e servizi: anche in tali ambiti e con riferimento a quelle di ridotto importo, il legislatore consente sì procedure semplificate, ma vuole che comunque siano rispettati i principi di trasparenza e parità di trattamento. E ciò perché tali vincoli non derivano solamente dalla tutela comunitaria della concorrenza, ma anche dalla applicazione dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità.

 

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