15/03/2021 – Sanità – Gara ponte per garantire la continuità del servizio – Legittimità

Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2021 n. 1895

Quanto al secondo motivo di appello, la durata del contratto è chiaramente rivolta a garantire la continuità del servizio sino alla conclusione della gara regionale, secondo quelle che sono le caratteristiche di gara ponte.

Con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518/2016 sono state fornite indicazioni per l’attuazione dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014 in ordine all’acquisizione di beni e servizi nel settore della Sanità.

In particolare, nella predetta circolare viene precisato che “…. in assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

– stipula di un contratto ponte ai sensi dell’art. 57 comma 2, lett. c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

– stipula di un contratto ponte ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti “per la ripetizione di servizi analoghi”, per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

– proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016)”.

Oltre a ciò, il comma 3 –bis del d.l. n. 66/2014, inserito dall’art. 1, comma 421, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 dispone: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)”.

Non vi è dubbio, pertanto, che, alla luce della predetta disposizione, nella more dell’espletamento della procedura da parte della società InnovaPuglia – soggetto aggregatore regionale – ancora al tempo dello svolgimento della gara e della sentenza di prime cure non iniziate, come correttamente evidenziato dal primo giudice – era possibile per l’Amministratore espletare una gara ponte – specificamente motivata sull’esigenza di assicurare il servizio nelle more.

Né può essere condivisa la censura di incertezza quanto alla formulazione dell’offerta, essendo chiaramente individuato il periodo dell’affidamento, mentre è indicato – correttamente in sede di disciplinare la possibilità di rinnovo nel caso di mancata conclusione della procedura aggregata.

Orbene, a riguardo, va evidenziato che la clausola di estensione nell’ambito sanitario, che ha iniziato a trovare affermazione con la concentrazione della domanda, come meccanismo utile ad allineare temporalmente le scadenze contrattuali di più amministrazioni, evitando di dover ricorrere a micro -procedure parziali, e per far fronte a fabbisogni non previsti di amministrazioni sprovviste di contratto attivo, è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Appare sufficiente, in questa sede ricordare che questa Sezione ha avuto modo di precisare che “L’appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la cd. clausola di estensione, sanno ed accettano che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo – per caratteristiche e numero delle Amministrazioni eventualmente richiedenti – che su quello oggettivo – per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo. Il timore che, attraverso il meccanismo dell’estensione, venga aggirato il confronto concorrenziale e, più in generale, il principio della concorrenza, architrave dell’intera disciplina dei contratti pubblici, è del tutto infondato, poiché le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto (eventualmente) multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta, e per servizi sostanzialmente identici o analoghi, a tante gare quante sono le Amministrazioni richiedenti” (Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2016 n. 445).

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