15/03/2016 – Le assunzioni a tempo indeterminato

 

Le assunzioni a tempo indeterminato

di Arturo Bianco

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte delle regioni e degli enti locali sono drasticamente limitate dai vincoli all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta contenuti nella legge di stabilità del 2015 e dai rigidi tetti di spesa voluti dalla legge di stabilità del 2016. Il primo di questi vincoli è in fase di superamento, il che dovrebbe determinare nel prossimo futuro l’avvio di qualche procedura di assunzione a tempo indeterminato. Basta ricordare che in 6 regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Veneto) si possono tornare ad effettuare assunzioni di vigili da parte dei comuni e che il rapporto sul personale degli enti di area vasta in disponibilità e sui posti messi a disposizione da parte delle altre amministrazioni pubbliche per il loro assorbimento mette in evidenza che non vi sono specifiche condizioni di emergenza. Il che dovrebbe portare ad un allentamento nell’immediato delle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI 

Sulla base delle disposizioni dettate dalla legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015, le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 delle regioni e degli enti locali (nonché in miura ridotta delle amministrazioni statali) vanno destinate solamente alle assunzioni del personale collocato in sovrannumero da parte degli enti di area vasta sulla base del vincolo dettato dalla stessa legge.

Le capacità assunzionali del 2016 sono state fissate dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) nelle seguenti misure: 25% della spesa del personale cessato, percentuale che sale –solamente per l’anno 2016- al 100% per le regioni e gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. Tale percentuale sale fino allo 80% e può arrivare finanche al 100% per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

Si ricorda che le stesse capacità assunzionali sono previste dalla legge di stabilità 2016 anche per il biennio 2017/2018: quindi il 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente. Non vi sono deroghe a questo tetto né per gli enti cd virtuosi né per specifiche categorie o profili professionali.

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEL TRIENNIO PRECEDENTE

Sulla base delle disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, per come chiarito con una sorta di interpretazione autentica dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 78/2015 con cui sono stati superati i dubbi interpretativi sollevati dalla sezione autonomie della Corte dei Conti, le amministrazioni locali e regionali possono utilizzare i resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente, ovviamente ove non siano già state utilizzate, ovvero per la quota non utilizzata.

Per cui gli enti possono utilizzare nel corso del 2016 i resti delle capacità assunzionali nei seguenti limiti:

  1. anno 2015: 60% della spesa del personale cessato nell’anno precedente, percentuale che sale al 100% per le regioni e gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. Tale percentuale sale allo 80% e può arrivare fino al 100% per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta (in quanto la norma per queste assunzioni lascia in vigore le precedenti disposizioni contenute nel D.L. n. 90/2014);
  2. anno 2014: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013, percentuale che sale allo 80% per le amministrazioni con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%);
  3. anno 2013: 40% dei risparmi delle cessazioni del 2012.

Come si vede i risparmi delle capacità assunzionali maturate negli anni ancora precedenti (ivi comprese quelle del 2012, maturate a seguito dei risparmi delle cessazioni del 2011) non sono menzionati in quanto non sono più utilizzabili, sulla scorta del tetto fissato dal legislatore alla utilizzazione dei resti del triennio precedente. Rimane da chiarire se questo divieto si estende anche alle procedure di assunzione già avviate ed i cui oneri sono finanziati da questi risparmi

Sulle base delle indicazioni della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015, le capacità assunzionali del 2013 e del 2014 possono essere utilizzate per assunzioni con procedure ordinarie (cioè la utilizzazione di graduatorie dello stesso ente, la indizione di nuovi concorsi, la utilizzazione di graduatorie di altro ente previa convenzione). Quelle del 2015, sulla base del vincolo della legge n. 190/2014, vanno destinate solamente alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

Occorre chiarire, essendosi manifestati contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e della Campania sulla scorta di un periodo contenuto nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 28/2015, se la utilizzazione dei resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente ancora disponibili sia da considerare subordinata all’effettivo inserimento della utilizzazione di queste risorse nella programmazione del fabbisogno del personale dell’anno di riferimento.

LE DEROGHE

In deroga al vincolo a destinare le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta vi sono le seguenti casistiche:

  • categorie protette entro la quota d’obbligo (in questa direzione la circolare dei Ministri della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali n. 1/2015), sulla scorta della considerazione del loro carattere obbligatorio e delle finalità di tutela di fasce deboli che la legge n. 68/1999 vuole perseguire;
  • personale il cui profilo, sulla base di specifici titoli di abilitazione sia per quello impegnato nei servizi educativi e scolastici che in altre attività, non sia presente tra i dipendenti degli enti di area vasta. In questa direzione vanno le previsioni dettate dal D.L. n. 78/2015; in precedenza nella stessa direzione si erano espresse la circolare dei Ministri della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali n. 1/2015 e la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015;

le trasformazioni a tempo pieno del personale assunto in part time. Si deve evidenziare che sulla possibilità di dare corso a questa deroga vi sono contrasti interpretativi tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, mentre qualche spunto favorevole è contenuto nella citata circolare dei Ministri della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali n. 1/2015.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto