15/02/2022 – Project financing nei servizi. Anac: diffusa assenza di concorrenza

Indagine Anac sulle procedure di project financing nei servizi

Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto: sono le criticità emerse nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva dell’Anac sulle procedure di Project Financing nei servizi. A sottolineare le problematiche, già segnalate dall’Autorità nella Relazione al Parlamento dell’anno 2020, è il presidente dell’Anac Giuseppe Busia richiamando le stazioni appaltanti a “garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore” del progetto. 

Busia suggerisce ad esempio che “le stazioni appaltanti possano valutare l’introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore da valutare con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori”. Nel suo intervento il presidente dell’Anac sottolinea inoltre “l’importanza di una corretta programmazione anche nell’ambito dei servizi e la necessità che la programmazione venga predisposta seguendo le modalità di classificazione degli appalti/concessioni misti nel caso in cui l’appalto/concessione abbia ad oggetto servizi e lavori”. 

Dall’indagine emerge che il modello di PF risulta imperniato “su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in Project Financing, ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..)”. 

“La ricorrenza di tale criticità – sottolinea Busia – pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità”.

Un’altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. “Frequentemente – afferma Busia – gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori”.

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 12 gennaio 2022

Oggetto: Procedure di project financing nei servizi

Nell’ambito dell’attività di indagine conoscitiva sulle procedure di Project Financing (PF) circoscritta ai servizi e finalizzata ad individuare le problematiche più significative e frequenti nell’applicazione del modello PF, sono emerse alcune criticità già segnalate dall’Autorità nella Relazione al Parlamento dell’anno 2020 con riferimento ai lavori. Il modello di PF, nelle procedure caratterizzate dal diritto di prelazione del promotore, anche in ambito di servizi risulta imperniato su una sostanziale posizione di monopolio del promotore e su una diffusa assenza di concorrenza derivante dal diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice e dal vantaggio competitivo del promotore. Quest’ultimo, in concreto, assume il totale controllo della commessa pubblica sin dalla fase iniziale non solo sotto il profilo progettuale e degli interventi da realizzare in PF ma anche sotto il profilo economico con possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per es. varianti, riequilibro dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc..). La ricorrenza di tale criticità pone in evidenza che le amministrazioni pubbliche raramente dispongono di adeguate competenze tecniche in grado di elaborare un progetto di base da inserire nella programmazione e che tale condizione le vincola ad una posizione di subordinazione rispetto al privato promotore, precludendo la possibilità di valutare proposte alternative e di individuare l’opzione più conveniente per la pubblica utilità. Altra criticità frequente è stata riscontrata nella programmazione. Frequentemente, gli appalti o le concessioni di servizi non risultano inseriti nella programmazione biennale di cui all’art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016. In alcuni casi, prevedendo una parte di lavori, risultano inseriti soltanto nella programmazione triennale per i lavori. Vista la permanenza delle problematiche già evidenziate, appare opportuno richiamare le stazioni appaltanti sui seguenti punti: garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un’offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore (ad es. le s.a. potrebbero valutare l’introduzione di migliorie, al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori); l’importanza di una corretta programmazione anche nell’ambito dei servizi e la necessità che la programmazione venga predisposta seguendo le modalità di classificazione degli appalti/concessioni misti nel caso in cui l’appalto/concessione abbia ad oggetto servizi e lavori.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 19 gennaio 2022

Per il Segretario Verbalizzante Maria Esposito

Valentina Angelucci

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