15/01/2021 – Nota Fedir Distorsioni applicative nell’attribuzione dei compensi ai vice segretari comunali

Scrive Fedir Segretari:

Com’è noto, al fine di fronteggiare la carenza dei segretari comunali e provinciali e nelle more dell’espletamento dei nuovi concorsi già avviati, è stato introdotto attraverso l’art. 16 ter del D.L. 162/2019, un regime temporaneo per il triennio 2020-2022 che consente, nel caso di vacanza della sede di segreteria e alla ricorrenza di precise condizioni, di assegnare le funzioni “sostitutive” del segretario ad un funzionario di ruolo, in servizio da almeno due anni presso un ente locale, che disponga dei requisiti di partecipazione al concorso nazionale.

La “sostituzione” avrà una durata non superiore a dodici mesi complessivi e può essere attivata solo nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché , qualora abbiano stipulato una convenzione per l’esercizio associato dell’ufficio di segretario, se la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti.

A tal fine è opportuno sottolineare che la predetta disciplina derogatoria ed eccezionale si affianca a quella ordinaria che consente per un periodo massimo di 120 giorni di sede di segreteria vacante di nominare un vice-segretario tra il personale in servizio nell’ente, qualora tale figura sia prevista dal regolamento uffici e servizi e sia in possesso dei requisiti sopra richiamati.

In relazione alle attuali contingenzee agli aspetti economici dell’incarico di sostituzione, siritiene opportuno segnalare la necessità di vigilare con attenzione sulla legittimità delle prassi in uso in alcuni enti locali, per l’elevato rischio di danno erariale che un’applicazione distorta di detta disposizione può causare in forza di un indebito utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare si segnala quanto segue:

  1. Qualora il vice segretario individuato in virtù della norma speciale sia un funzionario di un ente locale, il trattamento economico da corrispondere non potrà che essere quello del CCNL funzioni locali del 18/05/2018coninquadramento nell’ambito nella retribuzione di posizione nei limitidell’importo massimo di 16.000 €.    In subordine, qualora si percorresse la strada dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004,per un impegno orario massimo di ulteriori 12 ore rispetto all’orario d’obbligo, il compenso aggiuntivo riconoscibile a questo titolo non potrà superare i 5.300 € ( id est 1/3 di 16.000).  In entrambi i casi sarà necessario procedere ad una nuova e puntuale “pesatura” dell’incarico assunti dal funzionario per la rideterminazione dell’indennità di posizione in godimento e nel rispetto dei limiti al trattamento del salario accessorio previsti per legge.
  2. Qualora il vice-segretario individuato fosse un dirigente di un ente locale, la retribuzione da riconoscere dovrebbe anch’essa trovare inquadramento nell’ambito della retribuzione di posizione a seguito di puntuale ripesatura della posizione a seguito dell’incarico assunto, facendo riferimento in questo caso al CCNL Funzioni locali della Dirigenza. A tal proposito si segnala che gli importi della retribuzione di posizione dei dirigenti sono di gran lunga superiori a quelli dei segretari comunali, ed a maggior ragione di quella dei segretari di fascia C che hanno un trattamento economico inferiore anche in termini di tabellare, rispetto a segretari A e B e dei dirigenti. In ragione di tale circostanza, il dirigente cui viene conferito l’incarico di Vice-Segretario, si trova a percepire un compenso di gran lunga superiore di quello che spetterebbe ad un Segretario Comunale incaricato (addirittura anche se il Segretario incaricato fosse di fascia B o A).
  3. Un’altra inaccettabile stortura si rinviene nel riconoscimento ai vice-segretari del rimborso delle spese di viaggio: si tratta dell’ennesima disparità di trattamento rispetto ai segretari che, invece, non godono di tale beneficio pur sopportando le medesime spese. E’ evidente che, a tal proposito, è necessario da parte di Codesto Albo ripristinare una situazione di parità sostanziale tra soggetti chiamati a svolgere le stesse funzioni.
  4. Quanto alla copertura delle sedi vacanti si rappresenta la necessità da parte di Codesto Albo di fissare criteri trasparenti, certi e preventivi in merito alla designazione dei segretari chiamati a coprire a scavalco le numerose sedi vacanti. Risulta, purtroppo, che numerose sezioni regionali procedano all’assegnazione del vice segretario senza alcuna comunicazione sulla vacanza della sede ai segretari in servizio.

    L’utilizzo dei vice-segretari, pur nascendo quale strumento di sostegno all’attività degli enti locali, rischia di divenire il mezzo per eludere disposizioni di legge garantendo prebende a quei funzionari disponibili ad assolvere i compiti connessi alla funzione di segretario comunale per poche ore settimanali lautamente compensate.

    Tanto premesso, nel ribadire l’assoluta necessità che l’Albo eserciti una funzione di controllo e verifica anche attraverso opportune circolari esplicative, bisogna rimarcare che questo sindacato non rimarrà inerte dinanzi al perpetuarsi delle medesime condotte elusive

QUI LA NOTA

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto