14/12/2020 – Obbligatoria l’iscrizione al fondo Perseo per la Polizia locale

Il Tribunale del Lavoro di Bologna con la sentenza n.168/2020 esamina l’art.56-quater del contratto del 21 maggio 2018 la cui formulazione aveva dato luogo a interpretazioni contrapposte laddove fa salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Secondo il giudice la norma ha inteso far salva solo l’adesione al fondo pensione prima individuato dal dipendente e non anche la contribuzione, sancendo quindi l’obbligatorietà della destinazione di questi proventi al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio.

La medesima linea interpretativa era stata adottata da Anci in cuna nota congiunta con li stesso Perseo Sirio dell’11 settembre 2018, e condivisa anche a Aran in diverse occasioni.

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A richiesta del lavoratore potranno comunque essere mantenute le posizioni individuali già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite.

È pertanto legittimo l’operato dell’ente che, dopo aver dato informativa al personale interessato, abbia versato al fondo Perseo Sirio la contribuzione derivante dall’applicazione dell’articolo 208 del codice della strada per coloro che non avevano, prima del 22 maggio 2018, espresso la scelta della forma di previdenza privata.

Analogamente è legittimo  l’operato dell’ente che, per coloro che avevano già comunicato la scelta di una forma di previdenza complementare, abbia versato alle forme di previdenza complementare, cui gli interessati avevano già aderito la contribuzione maturata anteriormente all’entrata in vigore del contratto nazionale (cioè fino al 21 maggio 2018) e che con decorrenza dal 22 maggio 2018 abbia provveduto a versare la contribuzione esclusivamente al fondo Perseo Sirio.

 

QUI LA SENTENZA 

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