14/08/2020 – I costi della manodopera devono essere indicati

Nelle attività ripetitive
I costi della manodopera devono essere indicati
 
L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera vige quando si tratti di servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate. Lo afferma il Consiglio di stato con la sentenza del 28 luglio 2020, n. 4806. La sentenza innanzitutto ricorda che in linea generale la giurisprudenza ha chiarito che «in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario». Da questa premessa discende che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che «ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali» o che «non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate». Nella sentenza si evidenzia quindi che per servizi di natura intellettuale si intendono quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Inoltre va rilevato, dicono i giudici, che si deve escludere la natura intellettuale del servizio quando si è in presenza di esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati. Sulla base di questi principi sono stati ricondotti, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale: il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio; l’attività di progettazione di opere pubbliche che non richieda sopralluoghi, misurazioni e rilievi che espongano a rischi specifici implicanti l’adozione di misure di sicurezza a tutela dell’incolumità personale operante; il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale l’attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole. In tutti questi casi la verifica dell’offerta anomala non vige l’obbligo di specifica e separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale.

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