14/03/2017 – La spesa del personale ed il fondo del 2017

La spesa del personale ed il fondo del 2017
 

di Arturo Bianco

I comuni devono prevedere aumenti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del proprio personale nella misura dello 0,36% del monte salari del 2015 per l’anno 2016, nella misura dello 1,09% per l’anno 2017 e nella misura dello 1,45% per l’anno 2018. E’ quanto prevede lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo delle disposizioni della legge n. 242/2016, cd di bilancio 2017. Si deve subito evidenziare che tali cifre sembrano inadeguate rispetto ai costi determinati dalla intesa Governo sindacati del 30 novembre. Nella determinazione degli oneri necessari per la gestione del personale occorre inoltre tenere conto del fatto che attualmente continuano ad essere applicabili le disposizioni del comma 236 della legge n. 208/2015 per la quantificazione del fondo, che quindi non può superare quello del 2015, e deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto di quello assumibile. Con l’adozione della riforma del D.Lgs. n. 165/2001, il cui iter è in corso, è previsto che il fondo del 2016 debba diventare il tetto dei fondi dei prossimi anni, mentre viene superato il vincolo della riduzione per la diminuzione del personale.

Sono questi gli elementi di cui le amministrazioni devono tenere conto nella determinazione delle risorse necessarie per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali e per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del 2017, scelta questa che è propedeutica alla definizione del contratto collettivo decentrato integrativo dell’anno 2017 ed allo stesso avvio delle relative trattativa.

IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE

Occorre ricordare che la legge n. 232/2016, cd di bilancio 2017, ha stanziato le risorse necessarie per il finanziamento dei rinnovi contrattuali nelle amministrazioni statali. Tale indicazione è contenuta all’interno di una somma in cui sono previsti anche gli oneri per nuove assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, quelli per il reinquadramento di personale delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco e quelli per il funzionamento della autonomia scolastica. La ripartizione di tale somma complessiva deve essere effettuata con uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve anche determinare il costo dei rinnovi contrattuali nelle amministrazioni pubbliche non statali, ambito in cui sono comprese le regioni e gli enti locali. 

Il termine, non imperativo, per l’adozione di tale provvedimento è fissato al 31 marzo.

Il tetto dei costi aggiuntivi per il rinnovo del contratto nazionale per il personale del comparto regioni ed enti locali è così fissato nella bozza di DPCM:

  1. 0,36% del monte salari dell’anno 2015, per come quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso entro il 31 maggio dello scorso anno, per l’anno 2016;
  2. 1,09% del monte salari dell’anno 2015, per come quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso entro il 31 maggio dello scorso anno, per l’anno 2017;
  3. 1,45% del monte salari dell’anno 2015, per come quantificato e comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato con il conto annuale trasmesso entro il 31 maggio dello scorso anno, per l’anno per l’anno 2018

Il provvedimento chiarisce inoltre che questi incrementi devono essere calcolati al netto degli oneri necessari per la erogazione della indennità di vacanza contrattuale nella misura fissata nel 2010. Essi devono inoltre essere maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’Irap.

Il provvedimento modifica le previsioni dettate dal DPCM del 18 aprile 2016, emanato in attuazione del comma 469 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016. Esso aveva disposto l’aumento per l’anno 2016 del costo del personale a seguito dei rinnovi contrattuali nella cifra dello 0,4% del monte salari 2015, tale cifra viene adesso fissata nello 0,36%, somma che deve essere accantonata per corrispondere gli incrementi che saranno fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Questi questi oneri vanno, ai sensi delle previsioni di cui ai commi 557 e 562 e smi della legge n. 296/2006, in deroga al tetto di spesa del personale.

Queste risorse sembrano essere largamente insufficienti per finanziare i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, maggiori oneri che per le regioni e gli enti locali sulla base delle indicazioni dettate dalla intesa raggiunta tra Governo e sindacati lo scorso 30 novembre possono essere stimati per il triennio 2016/2018, cioè per l’arco di validità del contratto, in una cifra che assomma in misura orientativa al 3,8% del monte salari del 2015.

IL FONDO

Il comma 236 della legge di stabilità del 2016, legge n. 208/2015, ha stabilito che il fondo per la contrattazione decentrata non deve superare l’ammontare di quello del 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto di quello assumibile. La stessa disposizione prevede che questo tetto si applica fino alla emanazione dei D.Lgs. attuativi della riforma della dirigenza e delle disposizioni sul lavoro pubblico, per cui la norma è da considerare ancora in vigore; in questa direzione vanno le previsioni dettate dalla deliberazione n. 6/2017 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia. 

La proposta di decreto legislativo attuativo della legge n. 124/2015 in  materia di riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego, cioè di riforma del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che nelle more del processo di “progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori” del personale delle PA, l’ammontare dei fondi per la contrattazione decentrata non dovrà superare quello dell’anno 2016. La proposta dispone che, con l’entrata in vigore di questa disposizione, sia abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016.

Quindi, è probabile che nei prossimi mesi noi avremo il vincolo di non superare il fondo dell’anno 2016, mentre scomparirà quello di diminuire il fondo in relazione alla diminuzione del personale in servizio. 

Si deve considerare che la nuova disposizione produrrà i suoi effetti già a partire dall’anno 2017, per cui scomparirà il vincolo alla riduzione del fondo in relazione alla diminuzione del personale in servizio, mentre sarà consolidata l’apposizione di un tetto alla consistenza del fondo.

Sul terreno operativo si deve quindi evidenziare che vi è una condizione di incertezza o, per meglio dire, di transitorietà nelle regole attualmente in vigore per la costituzione del fondo dell’anno 2017.

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