14/03/2017 – Gli Oiv supportano l’Anac nelle verifiche dell’uso delle risorse

Gli Oiv supportano l’Anac nelle verifiche dell’uso delle risorse

di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.

 

Come noto l’art. 45, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, assegna all’Anac, tra l’altro, il potere di controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». Verifica per l’espletamento della quale l’Autorità già sul finire del 2016 ha deciso di avvalersi dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (Oiv) di cui al precedente art. 44 del menzionato ovvero di organi con funzioni analoghe istituiti presso le diverse amministrazioni ai quali è rimesso l’obbligo di rilasciare apposite attestazioni di corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, secondo la modulistica approntata dall’Anac medesima e tarata sulle Linee guida Foia approvate con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310.

A loro volta, gli Oiv o gli altri organismi simili possono avvalersi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) giacché egli, ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, svolge già stabilmente detta attività di controllo, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando, anche ai richiamati Organismi i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In particolare, con la delibera in commento, considerata l’estrema rilevanza sotto il profilo dell’interesse pubblico ed istituzionale, l’Anac invita gli Oiv a concentrarsi sulla verifica del rispetto o meno degli obblighi di pubblicazione inerenti all’uso delle risorse, attestandone il completamento al 31 marzo 2017 dei dati relativi alle seguenti 6 classi:

  • valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);

  • bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);

  • beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);

  • controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31);

  • liste di attesa (art. 41, comma 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario;

  • tempi di pagamento dell’amministrazione (art. 33).

 

Qualora poi l’Amministrazione non sia dotata di Oiv o organismo analogo, l’Anac demanda al Rpct la refertazione in parola, previa motivazione delle ragioni dell’assenza di siffatti organi di controllo.

Come anticipato, l’Autorità ha predisposto un’apposita griglia per l’inserimento dei dati richiesti e che si compone di due fogli:

– il primo, denominato «Pubblicazione e qualità dati», nel quale vanno inserite le informazioni relative all’esito della verifica nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web degli enti e amministrazioni, della presenza/assenza dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le prescrizioni di cui alla delibera n. 1310/2010;

– il secondo, intitolato «Uffici periferici e Articolazioni», nel quale vanno inserite le informazioni relative all’esito della verifica che sul sito web dell’amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome, laddove esistenti, siano stati pubblicati i dati di cui al precedente punto. Foglio che, naturalmente, sarà compilato solo per quelle Amministrazioni che presentino il tipo di organizzazione di che trattasi. Il campione delle amministrazioni periferiche da prendere in considerazione sarà pari al 20% scelte dalla medesima Amministrazione, autonomamente.

Gli Oiv o organismi analoghi dovranno poi aver cura di compilare anche la «Scheda di sintesi» in cui elencare gli uffici periferici e le articolazioni organizzative autonome selezionate e descrivere le modalità seguite nella loro individuazione e per la rilevazione dei dati.

Infine i predetti organi di verifica, dovranno riportare nell’apposito documento denominato «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» un valore numerico per ciascun obbligo oggetto di attestazione tenendo conto che la sua assenza verrà intesa pari a zero ed utilizzando il valore “n/a” (non applicabile) nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni considerate.

Tali referti non dovranno essere consegnati all’Anac, ma solo pubblicati a cura del Rpct entro il 30 aprile 2017 nella sezione “Amministrazione trasparente” di ciascun Ente, nella sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

L’Anac, infatti, si limiterà a procedere alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi di che trattasi o d’ufficio o su segnalazione di terzi.

Dell’esito negativo della verifica l’Anac potrà informare gli organi di indirizzo politico dell’Amministrazione interessata nonché investire la Guardia di Finanza che, a sua volta, potrà eseguire un controllo documentale – a campione – volto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

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