14/02/2022 – Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali: modalità di calcolo e contabilizzazione

Che cos’è il Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali?

Per rispondere al quesito proposto chiariamo che il citato “Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali” – FGDC è stato istituito con la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) commi da 859 a 873 dell’articolo 1, quale soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all’amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 3 (Altri accantonamenti) prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del comma 862 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) in forza del quale su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti.

Detto Fondo avrebbe dovuto essere operativo dall’esercizio 2020, ma la legge di bilancio 2020 ne ha posticipato la applicazione al successivo esercizio 2021.

L’obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145:

  • la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
  • il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l’indicatore annuale dei tempi di pagamento dell’esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall’art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali: modalità di calcolo e contabilizzazione

In base al comma 862 di detto articolo 1, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all’esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sussistendo le condizioni previste dal ricordato 859, va determinato l’importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell’esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

  • in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
  • qualora l’indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (ritardo superiore a 60 giorni – 5 percento, ritardo da 31 a 60 giorni – 3 percento, ritardo da 11 a 30 giorni – 2 percento, ritardo da 1 a 10 giorni – 1 percento).

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l’importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l’importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Le novità

Con l’art. 9, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 sono state introdotte due significative novità:

  • l’obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
  • limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, gli enti possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili: tale possibilità è però subordinata alla comunicazione alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dello stock residuo relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell’organo di revisione.

Non è più prevista invece la possibilità di utilizzare i propri dati contabili per la rilevazione dell’indicatore annuale dei tempi di pagamento, possibilità che per il 2021 era stata introdotta dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “milleproroghe”): pertanto dall’esercizio 2022, l’indicatore annuale dei tempi di pagamento dovrà essere rilevato esclusivamente dalla PCC, che al riguardo rimane l’unico riferimento possibile.

Per ciò che concerne invece la corretta contabilizzazione a decorrere dal bilancio 2022, per la registrazione in bilancio del Fondo di garanzia, il piano dei conti ha previsto la nuova voce U.1.10.01.06.001 (codifica introdotta dall’art. 2D.M. 12 ottobre 2021 – quattordicesimo decreto correttivo): si dovrà quindi utilizzare una codifica diversa rispetto a quella che è stata utilizzata nel bilancio 2021 (U.1.10.01.99.999).

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