13/12/2017 – Il pasticciaccio della Relazione di fine anno

Il pasticciaccio della Relazione di fine anno

 

 

Con un comunicato datato 6 dicembre,  “depositato in segreteria” e pubblicato nel pomeriggio dell’11, l’Autorità nazionale anticorruzione informa che “al fine di consentire ai  Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di  svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2018, l’Autorità ha valutato opportuno prorogare alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012”.

L’articolo e il comma richiamati dispongono che “entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione”

Si rileva immediatamente che l’Autorità è stata costretta a rimediare alla improvvida prescrizione contenuta nel testo della legge (approvata in tempi precedenti rispetto all’istituzione dell’ANAC) che attribuisce il compito di predisporre una relazione sui risultati dell’attività in tema di prevenzione della corruzione a un “dirigente”, richiamando il comma 7, trascurando il fatto che ciò accade solo nei ministeri e che tale responsabilità viene attribuita anche soggetti ai quali non è richiesto, come requisito, l’inquadramento nella dirigenza, anche perché ciò non sarebbe sempre possibile.

Inoltre, la disposizione contenuta nel comma 14 contiene un errore grossolano che rivela la mancanza di dimestichezza in materia di tecnica legislativa, oltre alla carenza di giustificazioni di tipo logico.

Cominciamo dalla seconda: per quale ragione una relazione sui “risultati delle attività” svolte nell’anno, deve essere prodotta prima della fine dello stesso anno? Peraltro, affinché ciò possa avvenire è necessario che l’attività di ricognizione e raccolta delle informazioni avvenga diverso tempo prima, ottenendo così gli esiti delle attività di un arco temporale inferiore allo stesso anno. E’ evidente che sarebbe stato più logico, come la stessa Autorità “comunica” ogni anno, che l’attività di rendicontazione (come per tutti gli altri documenti con questa finalità) avesse una scadenza riferita al primo mese o al primo trimestre dell’anno successivo.

Ma l’aspetto di maggiore criticità e conseguente preoccupazione è quello che attiene alla fissazione del termine con legge. L’esperienza dimostra (se si è disponibili a tenerne conto) che i provvedimenti legislativi, proprio a causa della loro rigidità debbono contenere disposizioni di principio le cui modalità di attuazione debbono essere demandate a norme di rango inferiore e per questo più snelle nella loro attuazione o integrazione. Tutto ciò ancor di più se, nello stesso provvedimento, come nel caso della legge 190/2012, viene istituita l’Autorità nazionale a cui verrà demandato il ruolo di fornire indicazioni, tempi e modalità. Sarebbe stato più saggio se tale termine fosse stato inserito nel PNA o demandato a determinazioni dell’ANAC.

Il risultato di questa disattenzione è la permanenza di una disposizione di legge che fissa il temine del 15 dicembre per un adempimento e la costante e ripetuta “proroga”, da parte dell’Autorità, con un “comunicato”, violando ogni principio sia giuridico, sia di buon senso. E’ evidente che una disposizione legislativa non può essere disattesa o prorogata con un “comunicato”, ancorché emanato dal Presidente di una Autorità (a meno che non si abbia una concezione borbonica dello Stato). E pur riconoscendo la necessità della fissazione di una data diversa (come è giustamente avvenuto), si sarebbero potuti individuare metodi più eleganti e rispettosi della gerarchia delle fonti. Per esempio poteva dirsi che “fermo restando il termine fissato dal comma 14, l’ANAC avrebbe considerato inadempienti le Amministrazioni che non avrebbero provveduto alla pubblicazione entro la data del 31 gennaio dell’anno successivo”.

Sarebbe apparsa come una giusta e rispettosa considerazione nei confronti del valore, anche etico, della legge primaria e dell’organo legislativo e avrebbe presentato l’Autorità come un organo che, pur nelle difficoltà del labirinto delle norme, riesce a trovare la giusta soluzione, nel rispetto del buon senso e degli operatori della prevenzione.

Purtroppo così non è stato. E non solo per “l’autorevole comunicato” che si è posto, da sé, al di sopra di una legge primaria, modificandone il contenuto, ma anche per il tempo nel quale è stato emanato. In fondo si è trattato di un breve comunicato, simile a quello dello scorso anno, a cui è stata allegata una tabella che (come afferma la stessa Autorità) “rispetto alla scheda pubblicata nel 2016, contiene lievi modifiche”. Tuttavia questa comunicazione è stata resa nota soltanto tre giorni prima della scadenza, manifestando (mi si consenta) poco rispetto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli operatori della prevenzione che, proprio a causa del clima “sanzionatorio” e poco dialogante, si domandavano come adempiere, essendo già in prossimità della scadenza, senza alcuna indicazione al riguardo.

Perché, chi attribuisce il giusto valore alle disposizioni normative, è stato giustamente indotto a ritenere che, in assenza di comunicazioni, la data contenuta nella legge 190 dovesse essere rispettata e pensava di organizzarsi al riguardo. Ma anche per i più volenterosi si è presentata una difficoltà di non facile soluzione: ciò che la norma definisce come “Relazione annuale”, per l’Autorità è un foglio elettronico (peraltro, improvvidamente denominato “excel” anche nel sito istituzionale) con domande fisse e risposte bloccate che non prevede alcuna forma di rendicontazione sull’attività svolta, ma raccoglie informazioni con evidente finalità statistica.

Ciò vuol dire che molti responsabili hanno ritenuto di non predisporre alcuna relazione sullo stato di attuazione delle misure (come la legge, invece richiede) per dedicarsi alla compilazione del foglio, di volta in volta, predisposto dall’autorità e trasmesso pochi giorni prima.

Al riguardo, proprio nella dichiarata intenzione di contrastare il fenomeno corruttivo, mi si consenta di manifestare qualche preoccupazione poiché si assiste a un accanimento straordinario sul fronte della predisposizione del piano, persino prevedendo che sia originale e completo, mentre si trascura l’aspetto di maggiore valore: il monitoraggio e la rendicontazione.

Queste ultime attività, infatti, seppure sono previste nelle norme di legge, non sembrano essere oggetto di attenzione. Basta vedere che la prima delle domande del foglio elettronico riguarda la “sostenibilità” delle misure, non la loro attuazione, come richiede la legge.

I dati richiesti alle Amministrazioni sembrano orientati da interessi accademici ai fini di elaborazioni statistiche, piuttosto che a presidiare l’attività di prevenzione per il contrasto alla corruzione.

Sia chiaro che queste considerazioni non sono da intendersi come critica nei confronti dell’Autorità, ma, al contrario come l’auspicio che questo importante organismo orienti la sua azione, cona maggiore forza e intensità in direzione del contrasto alla corruzione, possibilmente, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

 

Santo Fabiano

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