13/12/2017 – Comuni, oneri urbanistici utilizzabili anche nel 2018

Comuni, oneri urbanistici utilizzabili anche nel 2018

  di Matteo Barbero 

 

Sugli oneri di urbanizzazione il pendolo sta tornando indietro. Un emendamento alla manovra che pare blindato dovrebbe estendere al 2018 la disciplina già applicata nel biennio 2016-2017, consentendo ai comuni un utilizzo assai più libero di tali entrate.

Per comprendere la questione, è necessario premettere che l’espressione «oneri di urbanizzazione» indica in modo atecnico i proventi di titoli abilitativi edilizi per i quali il richiedente è chiamato a compartecipare ai costi sociali delle opere che intende realizzare, ad esempio per il collegamento delle fognature, la realizzazione di strade e marciapiedi, il rafforzamento del sistema di illuminazione pubblica ecc., e le connesse sanzioni. A tal fine, occorre versare all’ente competente (in genere il comune) un somma correlata all’incidenza di tali costi per la collettività di riferimento, cui si aggiunge un’ulteriore quota ragguagliata al costo di costruzione e che si collega all’incremento di capacità contributiva del titolare a seguito dell’intervento autorizzato. Data la natura degli «oneri», è naturale che il loro utilizzo da parte del comune debba essere coerente con le finalità cui sono destinati, almeno per la prima quota (quella appunto legata ai costi delle opere di urbanizzazione). Ma finora non sempre è stato così: spesso le difficoltà a quadrare i conti hanno costretto i sindaci a dirottarli su altre tipologie di spese, a volte comunque di investimenti, più spesso di natura corrente. Ciò, come detto, sulla base di una lunga serie di norme ad hoc, a partire dall’art. 2, comma 8, della l 244/2007, che consentiva di utilizzare tali entrate per finanziare per una quota non superiore al 50%, spese correnti indifferenziate e, per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Negli anni 2016 e 2017, invece, la materia è stata regolata dal comma 737 della l 208/2015, che ha permesso di spendere gli «oneri» anche interamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Dal 2018, invece, dovrebbe entrare in vigore il comma 460 della l. 232/2016, che circoscrive le spese finanziabili alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e altre fattispecie meno frequenti (fra cui nuovamente la progettazione). Ma come detto un correttivo alla legge di bilancio punta a rimandare di un altro anno l’entrata in vigore di tale normativa vincolistica, lasciando anche per il 2018 le cose come stanno. Il che consentirebbe ai sindaci di utilizzare gli oneri per finanziare un ventaglio più ampio di spese (dagli arredi alla manutenzione dei software) che altrimenti sarebbero spesso assai difficile da coprire.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto