13/08/2020 – Nomina componente commissione consultiva per l’urbanistica

Nomina componente commissione consultiva per l’urbanistica
 
Oggetto
Nomina componente commissione consultiva per l’urbanistica
Massima
Le commissioni comunali miste, che prevedono la partecipazione, accanto a soggetti politici, di rappresentanti degli interessi della collettività, rientrano tra gli organismi di partecipazione popolare previsti dall’articolo 12, comma 2, L.R. n. 1/2006, e dall’articolo 8, D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, l’art. 8 del TUEL, “Partecipazione popolare”, al comma 3, individua nello statuto l’atto normativo nel quale devono essere previste forme di consultazione della popolazione: queste possono concretizzarsi anche attraverso l’istituzione di commissioni comunali miste che esprimono pareri o proposte su atti e provvedimenti di competenza dell’amministrazione stessa.

Per quanto concerne la commissione consultiva mista per l’urbanistica prevista dal Regolamento dell’Ente del 1995 e la questione della nomina del componente “esperto residente nel Comune, designato dal Capogruppo di Minoranza”, si ritiene che quest’ultima espressione vada intesa come riferita alla designazione delle minoranze eventualmente presenti. Ciò pare costituire esplicazione del generale principio di garanzia dei diritti delle minoranze, che risulterebbe frustrato nel caso di designazione compiuta da un solo gruppo consiliare.

Funzionario istruttore
VALERIA RATINI

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
L’Amministratore locale chiede un parere in merito alla nomina di uno dei componenti della commissione consultiva per l’urbanistica; in particolare – posto che il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni consultive comunali prevede che uno dei membri della commissione per l’urbanistica sia un “esperto residente nel Comune, designato dal Capogruppo di Minoranza” (art. 1, comma 2) e posto che, allo stato, i gruppi di minoranza sono due, di cui uno composto da tre consiglieri e l’altro da un solo consigliere – l’Amministratore chiede se sia legittimo che il Sindaco, cui spetta la nomina dei componenti designati, a norma del medesimo Regolamento sulle commissioni consultive (art. 1, comma 3), proceda alla nomina del suddetto esperto su designazione esclusiva dell’unico Consigliere del secondo gruppo di minoranza.

Al fine della disamina della questione posta, si ritiene utile prendere in esame gli atti di organizzazione dell’Ente, con la precisazione che la loro interpretazione compete unicamente al Comune medesimo, per cui, in via del tutto collaborativa, si esprimono le considerazioni che seguono.

L’art. 1 del Regolamento sulle commissioni consultive prevede che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto comunale sono costituite le commissioni consultive ivi indicate, tra cui la Commissione per l’urbanistica.

Il Regolamento per le commissioni consultive è del 1995 e – secondo quanto appreso per le vie brevi dal Comune – è tuttora vigente.

Peraltro, il riferimento all’art. 16 dello Statuto non appare coerente con l’attuale contenuto della norma statutaria: ed invero, il vigente art. 16 contempla le funzioni del Sindaco e non fa riferimento alle Commissioni consultive.

Come detto sopra, l’interpretazione degli atti comunali compete al Comune medesimo; per cui l’Ente potrà trovare nell’ambito dello Statuto vigente il collegamento con le commissioni consultive composte da consiglieri e soggetti esterni al Consiglio.

In proposito, si osserva che le commissioni comunali miste, che prevedono la partecipazione, accanto a soggetti politici, di rappresentanti degli interessi della collettività, rientrano tra gli organismi di partecipazione popolare previsti dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1[1] e dall’articolo 8 del D.Lgs. 267/2000. In particolare, l’ultima norma citata, rubricata “Partecipazione popolare” prevede diversi istituti di cui il Comune si avvale per favorire la partecipazione dei cittadini ai vari aspetti dell’attività della civica amministrazione. Il comma 3 dell’indicata norma individua nello statuto l’atto normativo nel quale devono essere previste forme di consultazione della popolazione: queste possono concretizzarsi anche attraverso l’istituzione di commissioni comunali miste che esprimono pareri o proposte su atti e provvedimenti di competenza dell’amministrazione stessa[2].

Un tanto detto in ordine al collegamento delle commissioni consultive con lo statuto, si viene all’aspetto della nomina dei componenti delle commissioni consultive e si prende a tal fine in esame il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato nel 2011.

L’art. 8 di detto Regolamento, sotto il capo IV (Commissioni consiliari e miste), prevede che il Consiglio comunale può costituire commissioni permanenti, temporanee e speciali composte da soli consiglieri (comma 1) e che può altresì costituire commissioni miste e che in tal caso la nomina dei consiglieri quali componenti di dette commissioni avviene mediante atto del sindaco, previa comunicazione delle designazioni da parte dei capi gruppo consiliari (comma 5).

Le Commissioni consultive di cui al Regolamento del 1995, composte sia da consiglieri che da componenti esterni al Consiglio, sembrerebbero potersi ricondurre alle commissioni miste, di cui all’art. 8, comma 5, del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni del 2011.

Un tanto assunto e venendo alla questione posta dall’Amministratore con riferimento alla Commissione per l’urbanistica, questa verte sul fatto se sia legittimo che il Sindaco nomini il componente “esperto residente nel Comune, designato dal Capogruppo di Minoranza”, facendo riferimento alla designazione da parte di solo uno dei gruppi di minoranza, nella specie, quello composto da un solo consigliere, senza prendere in considerazione la designazione da parte dell’altro gruppo di minoranza.

Il regolamento delle commissioni consultive del 1995 sembra presupporre che vi sia un solo gruppo di maggioranza e un solo gruppo di minoranza; in particolare, con riferimento ai componenti la commissione consultiva per l’urbanistica, prevede che questa sia costituita, tra l’altro, dal Capogruppo di maggioranza, dal Capogruppo di minoranza, da 3 esperti designati dal Capogruppo di maggioranza e da 1 esperto designato dal capogruppo di minoranza.

Peraltro, l’art. 8, comma 5, del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede che la nomina dei consiglieri quali componenti delle commissioni miste – cui sembrerebbero potersi ricondurre le commissioni consultive del Regolamento delle commissioni consultive del 1995 – avviene mediante atto del Sindaco, previa comunicazione delle designazioni da parte dei capi gruppo consiliari.

Il comma 5 in argomento nulla dispone in merito alla nomina dei componenti delle commissioni miste esterni al Consiglio; per questi – sempre a voler ricondurre le commissioni consultive alle commissioni miste di cui al comma 5, in commento –, vale il Regolamento sulle Commissioni consultive del 1995, in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, richiamati, che fanno riferimento alla nomina del Sindaco, su designazione del capogruppo di maggioranza e, per quanto di interesse, del capogruppo di minoranza.

Da una lettura coordinata dell’art. 8, comma 5, del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari del 2011, che prende in considerazione per la nomina dei componenti consiglieri delle commissioni miste la designazione da parte “dei capi gruppo consiliari”, e dell’art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento delle commissioni consultive, che prevede la nomina, per quanto di interesse, di un componente “esperto designato dal capogruppo di minoranza” (art. 1, comma 2, del Regolamento sulle commissioni consultive del 1995), sembrerebbe derivarne che quest’ultima espressione vada intesa come riferita alla designazione delle minoranze eventualmente presenti. Peraltro che la designazione del componente esperto vada effettuata da entrambi i gruppi di minoranza esistenti pare costituire esplicazione del generale principio di garanzia dei diritti delle minoranze, che risulterebbe frustrato nel caso di designazione compiuta da un solo gruppo consiliare.

Sulle modalità di coinvolgimento delle minoranze presenti – e dunque, allo stato, dei due gruppi di minoranza – l’Ente può, nella sua autonomia, trovare la soluzione più opportuna.

In via collaborativa, fermo restando – si ribadisce – che l’interpretazione degli atti del Comune compete solo al Comune medesimo, così come l’individuazione delle soluzioni concrete sulla base di detti atti, si potrebbe suggerire che il Sindaco chieda ai Capi gruppo di entrambi i gruppi di minoranza di trovare un accordo per la designazione del componente esperto, assegnando all’uopo un termine; e in mancanza di detto accordo – auspicabile – , l’art. 1, comma 3, del Regolamento delle Commissioni consultive del 1995, che prevede che “La nomina dei componenti designati avviene con decreto del Sindaco”, sembrerebbe potersi interpretare nel senso che, in ultima analisi, la scelta tra le due designazioni eventualmente indicate dai due Capi gruppo di Minoranza competa al Sindaco, cui spetta la nomina.

——————————————————————————–

[1] Tale disposizione, che nella nostra Regione si applica in luogo dell’articolo 6 del TUEL, prevede che lo statuto stabilisce, tra l’altro, le forme della partecipazione popolare.

[2]Cfr. parere di questo Servizio n. 30693 del 28 novembre 2014.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto