13.06.205 – Corte dei conti Lombardia sui diritti di rogito

Lombardia, del. n. 189 – Segretario in convenzione comuni privi di dirigenza (tratto da self-entilocali.it)

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità riconoscere al segretario i diritti di rogito, considerato che l’ente è privo di dirigenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 189/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato che l’articolo 10 del d.l. 90/2014 prevede due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi (in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento):

– segretari di comuni privi di personale con qualifica dirigenziale (a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto);

– segretari che non hanno qualifica dirigenziale (a prescindere dalla classe demografica del comune di assegnazione).

 

Sulla materia, si veda corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 275/2014 e 297/2014sez. contr. Siciliadel. n. 194/2014sez. contr. Laziodel. n. 21/2015.

 

Diritti di rogito ai Segretari (tratto da FB)

Il Comune di Canneto Pavese interpella la sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti, richiedendo parere sull’attribuzione dei diritti di rogito al Segretario e precisando che “presso il Comune presta servizio un segretario comunale, di fascia C, in convezione con i comuni di Castana e Montescano. Al medesimo è stato attribuito il c.d. galleggiamento al fine di equiparare la retribuzione di posizione a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa, trattandosi di ente privo di dirigenti. Il Comune … chiede se, alla luce delle recenti normative, possano essere riconosciuti al segretario i diritti di rogito, rispettando il limite del quinto dello stipendio in godimento”.

La sezione risponde con la deliberazione n. 189/2015/PAR del 5 maggio 2015 nei termini che seguono:

“Rinviando, per gli aspetti generali di analisi della nuova disciplina, alla deliberazione della Sezione n. 297/2014/PAR, si evidenzia come, nella deliberazione n. 275/2014/PAR, la Sezione ha già messo in luce che, alla luce della formulazione letterale della norma, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, è possibile attribuire, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto.

La norma, infatti, prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione.

Nella fattispecie sottoposta all’odierno esame della Sezione (segretario di fascia professionale non equiparata a quella dirigenziale, che presta servizio, a mezzo convenzione, in comuni privi di dirigenti) non rileva l’istituto del ‘galleggiamento’ previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL di comparto, stipulato il 16 maggio 2001, in base al quale l’indennità di posizione del segretario non deve essere ‘inferiore a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa’. Nel caso in esame, infatti, il segretario comunale usufruisce di un’indennità parametrata a quella del funzionario incaricato della più elevata posizione organizzativa, non a quella dirigenziale, trattandosi di enti privi di dirigenti.

Appare pertanto ammissibile l’attribuzione, nei limiti previsti dalla legge, di quota parte dei diritti di rogito. Analogo orientamento, in fattispecie similare, è stato assunto dalle Sezioni regionali per la Sicilia (deliberazione n. 194/2014/PAR) e per il Lazio (deliberazione n. 21/2015/PAR). Non rileva, nel caso sottoposto all’odierno esame, la differente situazione del segretario collocato in fascia non equiparata a quella dirigenziale, che, prestando la sua opera in comuni aventi dirigenti in servizio, fruisce di un’indennità di posizione equiparata a quella del dirigente avente il trattamento economico più elevato in base al contratto collettivo”.

 

 

 

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