13/03/2020 – Semplificare la disciplina, affidamenti sotto 40mila

Segnalazione Anac su cauzioni provvisorie e informazioni
Semplificare la disciplina, affidamenti sotto 40mila

Opportuno semplificare la disciplina delle cauzioni provvisorie e per la pubblicazione delle informazioni sulle avvenute aggiudicazioni negli affidamenti sotto i 40 mila euro. Lo ha chiesto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con l’Atto di segnalazione n. 2 del 26 febbraio 2020 inviato a governo e parlamento, primo comma, che dice che le offerte dei concorrenti debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria (detta anche provvisoria), nella misura del 2% del prezzo a base di gara e che detta garanzia possa essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La prima richiesta riguarda la disciplina dettata dall’articolo 93, comma 1, del codice appalti che le offerte dei concorrenti debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria (detta anche provvisoria), nella misura del 2% del prezzo a base di gara. L’ultimo periodo della norma riconosce alla stazione appaltante la facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice, ovvero nelle ipotesi di affidamenti diretti di importo inferiore a 40 mila euro.
La ratio di tale previsione, ha detto l’Anac, potrebbe essere ricercata nella considerazione che l’affidamento diretto consente la scelta del contraente e, quindi, dovrebbe condurre alla selezione di operatori economici di cui già si conoscono le caratteristiche di serietà e attendibilità.
La proposta dell’Autorità è di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata.
Si evidenzia che detto limite potrebbe essere individuato anche in misura inferiore rispetto a quello in vigore per gli affidamenti diretti, considerato che soltanto in questi ultimi casi la stazione appaltante può scegliere direttamente un esecutore che sia ritenuto attendibile e affidabile, mettendosi al riparo dai rischi coperti dalla garanzia provvisoria.
Una seconda parte della segnalazione si occupa della disciplina della «post-informazione» che stabilisce che per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 500mila euro e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, è richiesta la pubblicazione dell’avviso di post-informazione.
L’autorità ha notato che nel caso degli affidamenti diretti, la pubblicazione dell’avviso di post-informazione potrebbe rivelarsi un inutile appesantimento. Le informazioni che sarebbero contenute in tale documento coinciderebbero, infatti, con quelle già presenti nella determina a contrarre di cui all’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
A tale riguardo l’Anac ha proposto di modificare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40 mila euro, fermo restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento previsto dall’articolo 98 del Codice.

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