12/12/2017 – Differito al 28 febbraio il termine per il bilancio di previsione 2018

Differito al 28 febbraio il termine per il bilancio di previsione 2018

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

 

Gli enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2018/2020 entro il 28 febbraio 2018.

Il decreto ministeriale di differimento. Il Ministro dell’interno con il D.M. 29 novembre 2017 ha provveduto al “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”.

Potere Ministro dell’interno. Il Ministro ha utilizzato il potere discrezionale di cui al comma 1 dell’art. 151D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale il termine di approvazione del bilancio di previsione può essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze. Nella premessa del decreto è detto che il differimento è dovuto al fatto che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2018/2020, non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l’anno 2018, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione.

Effetti sui tributi locali. Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (28 febbbraio 2018), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

– dell’art. 1, comma 169L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

– e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Esercizio provvisorio. Con il decreto, inoltre, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio, sino al 28 febbraio 2018. Si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 163D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, comma 1, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222“.

D.M. 29 novembre 2017 del Ministero dell’interno (G.U. 6 dicembre 2017, n. 285)

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