12/09/2019 – Procedura per affidamento lavori dell’importo di € 250.000

Procedura per affidamento lavori dell’importo di € 250.000
L’ufficio lavori pubblici e contratti di questo Ministero chiede, dopo le recenti riforme, quale sia la procedura corretta per l’affidamento di un appalto di 250.000 euro (IVA esclusa). Vi è obbligo di procedere con la procedura aperta?
a cura di Simone Chiarelli
In materia di “soglie del sottosoglia” si sono succeduti negli ultimi mesi provvedimenti normativi che hanno modificato limiti e procedure di affidamento. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 l’affidamento di lavori di questa entità avveniva secondo la disposizione “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti”. Il Decreto Sblocca cantieri (D.L. 18 aprile 2019, n. 32) ha abrogato tale disposizione, prevedendo il rinvio alle procedure ordinarie “per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8“; la conversione in legge del decreto è nuovamente intervenuta sulla materia disponendo:
– per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
– per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Pertanto alla luce delle citate disposizioni, ferma la facoltà della stazione appaltante di applicare comunque le procedure aperte anche per questa fascia, vi è tuttavia la possibilità (che costituisce la regola) di procedere mediante negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito di almeno 10 operatori.

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