12/07/2016 – Le novità sulla trasparenza

Le novità sulla trasparenza

di Arturo Bianco

Sono molte le novità dettate in materia di vincoli di trasparenza dal D.Lgs. n. 97/2016; nella loro concreta applicazione le amministrazioni devono considerarsi da subito impegnate, anche se hanno 6 mesi per dare completa attuazione alla novella.

Viene confermato che le informazioni devono essere pubblicate sul sito per 5 anni; dopo di che esse devono comunque essere accessibili come esercizio del diritto civico. L’ANAC, sentito il Garante per la tutela della privacy può individuare le informazioni che devono essere pubblicate per un periodo di tempo inferiore.

LE MODIFICHE ALLA PAGINA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

E’ stato abrogato l’obbligo di pubblicare i curricula ed i compensi dei dirigenti ed i curricula dei titolari di posizione organizzativa, ma il nuovo testo dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013, che estende l’obbligo di pubblicazione dei dati personali anche ai titolari di incarichi politici non elettivi, impone la pubblicazione per i componenti gli organi di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali, nonché per i titolari di posizione organizzativa che svolgono incarichi dirigenziali, delle seguenti informazioni: atto di nomina, compresa l’indicazione della durata; curriculum; compensi connessi alla carica e spese rimborsate; dati relativi alla assunzione di altre cariche presso PA e relativi compensi; dati relativi alla assunzione di altri incarichi presso PA e relativi compensi; dichiarazioni dei redditi e dei patrimoni, compresi i familiari stretti se gli stessi non si oppongono; nonché per i dirigenti il totale dei compensi percepiti da pubbliche amministrazioni. Negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono riportati gli obiettivi di trasparenza ed il loro mancato raggiungimento determina la maturazione di responsabilità dirigenziale e se ne deve tenere conto nel conferimento di nuovi incarichi. I vincoli di pubblicazione sono dettati anche per gli incarichi di consulenza e/o collaborazione, il che costituisce condizione di efficacia per la effettuazione del pagamento. 

E’ stato disposto l’obbligo di pubblicare i seguenti atti: le misure integrative in materia di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione,

Devono essere pubblicati il conto annuale del personale, le spese per il personale, le dotazioni organiche ed il personale in servizio. Identico vincolo si applica anche per il personale a tempo determinato, avendo cura di indicarne i costi e, su base trimestrale, quelli per dipendenti dell’ufficio di supporto degli organi di governo. Ed ancora, devono essere pubblicate le informazioni in materia di incarichi conferiti o autorizzati al personale con la indicazione dei compensi.

Per i concorsi viene aggiunta la necessità di pubblicare anche i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte.

Per la performance occorre pubblicare anche i criteri di valutazione, nonché in forma aggregata i dati sulla distribuzione del salario accessorio ad essa connesso ed i gradi di differenziazione delle premialità.

Nell’ambito di applicazione delle informazioni sulle società occorre aggiungere quelle sugli enti finanziati, nonché le notizie sui provvedimenti di costituzione delle società, di acquisto, di quotazione e le informazioni sui piani di razionalizzazione ed inoltre il collegamento con il sito internet delle società stesse. La sanzione è il divieto di trasferimento di risorse, fatte salve quelle per obbligazioni contrattuali. 

Tra le informazioni sui provvedimenti non devono più essere pubblicate quelle relative ad atti e concessioni, concorsi e prove selettive, nonché non è più necessario pubblicare schede sintetiche con contenuto, spesa etc.

Non devono più essere pubblicati i dati aggregati sulla attività amministrativa, compresi i tempi medi di conclusione del procedimenti.

Sono abrogati i vincoli di pubblicazione dei dati sui controlli alle imprese.

Come prima ricordato vanno pubblicati gli atti degli organismi di valutazione, che devono essere resi anonimi nel contenuto qualora contengano informazioni personali ed ancora vanno pubblicate le relazioni degli organi di revisione ed i rilievi delle Corti dei Conti sulla organizzazione e l’attività.

Ai gestori di pubblici servizi è esteso l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi. Per essi e per le PA viene superato il vincolo di pubblicazione dei dati sui tempi di erogazione dei servizi.

Sono ampliate le informazioni sui tempi medi dei pagamenti: vanno indicati anche quelli per le prestazioni professionali ed inoltre l’ammontare delle imprese creditrici e dei debiti.

Viene soppresso il vincolo di pubblicare le informazioni sugli oneri informativi delle PA.

Per i procedimenti anziché il nome del responsabile occorre indicare l’ufficio responsabile e non si devono pubblicare gli esiti delle indagini di customer satisfaction ed inoltre le convenzioni e le modalità di accesso per lo scambio di dati in forma telematica con altre PA.

Vanno pubblicati i dati sui contratti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016; tale obbligo viene soddisfatto attraverso l’invio alle banche dati nazionali.

Vanno pubblicate le informazioni sulla programmazione delle opere pubbliche, mentre non vanno pubblicati gli schemi iniziali e gli allegati ai documenti di programmazione urbanistica.

Relativamente agli interventi di emergenza non devono essere pubblicate le informazioni sulle forme di partecipazione degli interessati ai relativi procedimenti.

LE ALTRE PRESCRIZIONI SULLA TRASPARENZA 

Si deve inoltre ricordare che l’adozione del piano per la trasparenza non costituisce più un obbligo.

Spetta ai singoli dirigenti/responsabili ed al responsabile per la trasparenza garantire il rispetto delle previsioni sull’accesso civico.

Gli organismi di valutazione devono valutare la coerenza tra gli obiettivi del piano delle performance e quelli del piano anticorruzione, con specifico riferimento alla adeguatezza degli indicatori.

L’ANAC vigila sulla corretta applicazione delle norme sulla trasparenza impartendo gli ordini per la loro concreta attuazione; l’eventuale inosservanza di questi vincoli determina la maturazione di responsabilità disciplinare.

Vanno valutati al fine della eventuale maturazione di responsabilità dirigenziale le inosservanze ai vincoli dettati in materia di accesso civico.

Viene irrogata la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, cioè da 500 a 10.000 euro, a carico dei dirigenti che non comunicano i dati relativi alla propria condizione ed a carico del responsabile che non pubblica i dati sui pagamenti dell’ente e/o sulle società partecipate. Tali sanzioni sono irrogate dall’ANAC.

LE SEMPLIFICAZIONI

Sono dettate due importanti misure di snellimento:

1.     le informazioni contenute nelle banche dati nazionali di cui all’allegato B valgono ai fini del soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni che le hanno trasmesse;

si può dare corso alla pubblicazione delle informazioni attraverso il link con le parti del sito in cui queste informazioni sono contenute.

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