11/11/2017- CDS: quando è legittimo l’accesso a un procedimento disciplinare

CDS: quando è legittimo l’accesso a un procedimento disciplinare

 Santo Fabiano 

 

(SF) La circostanza di aver avanzato un esposto che ha dato luogo a un procedimento disciplinare legittima all’accesso nel confronti degli atti di tale procedimento disciplinare. Al riguardo, inoltre, è da ritenere inconferente l’estraneità dell’autore dell’esposto al procedimento disciplinare e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo.

E’ quanto afferma il Consiglio di Stato (sentenza in fondo alla pagina)asserendo che la natura riservata del procedimento disciplinare non osta al diritto del ricorrente di prendere visione dei relativi documenti, atteso che le esigenze ostative sono state espressamente giustificate dall’esigenza di promuovere un’eventuale azione giudiziaria nei confronti dell’avvocato oggetto dell’esposto. Inoltre,  non osta all’accesso la non definitività delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate, dato che il diritto di accesso deve essere garantito una volta concluso ogni singolo sub-procedimento.

Peraltro, a giudizio dei giudici di Palazzo Spada, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (vale a dire, l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile).

testo della sentenza

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