11/06/2020 – I chiarimenti del Ministero sulla possibilità di differimento del versamento dell’IMU

I chiarimenti del Ministero sulla possibilità di differimento del versamento dell’IMU
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Il Dipartimento delle finanze del MEF con la Ris. n. 5/DF dell’8 giugno 2020 fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali (ed in particolare dell’IMU) di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
Il Comune può differire i termini di versamento dei tributi locali
La riscossione dei tributi locali non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dall’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto, l’ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento.
Differimento termini: l’organo competente
Il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio comunale.
Sussiste la possibilità di procedere mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.
È preclusa invece la possibilità di delegare alla Giunta comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento.
Il differimento del termine di versamento dell’IMU: solo parte comunale
Il comma 777, lettera b), dell’art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che, in materia di IMU, i comuni possono con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Fra le “situazioni particolari”, è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto.
Tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva.
A questo proposito il Dipartimento delle finanze ricorda che il comma 753 dell’art. 1, L. n. 160 del 2019, stabilisce che “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”.
Da quest’ultima disposizione si evince che il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale, atteso che all’ente locale, per un verso, è interdetta la riduzione dell’aliquota al di sotto dello 0,76 per cento e, per altro verso, è in ogni caso attribuito il gettito derivante dalla decisione di aumentare l’aliquota stessa oltre tale limite e fino all’1,06 per cento.
Tale quadro normativo, quindi, conferma che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni. Del resto, continua il Dipartimento, occorre evidenziare che proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti.
IMU: deliberare il versamento entro il 30 settembre 2020 senza applicazione delle sanzioni ed interessi
In merito alla possibilità, in alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, è precisato che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.
Occorre, però, sottolineare che, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge.
E’ consolidato in giurisprudenza (amministrativa e contabile) il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, per cui l’ente locale non può rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi ai tributi non versati alle scadenze stabilite.
Il Dipartimento ricorda, a questo proposito, che gli enti locali possono comunque introdurre agevolazioni, vale a dire ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge sulla base dei principi delineati dall’art. 50L. 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la “possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”.

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