10/02/2020 – Illegittimo il regolamento che limita la consultazione popolare solo ai cittadini residenti nel Comune da almeno 5 anni

Illegittimo il regolamento che limita la consultazione popolare solo ai cittadini residenti nel Comune da almeno 5 anni
E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 10/2/2020)
 
L’art. 8 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) delinea diversi istituti di partecipazione “popolare”, tra l’altro prevedendo “forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi” e “garanzie per il loro tempestivo esame”.

Lo stesso articolo contiene, quindi, la possibilità, per gli Enti locali, di prevedere il referendum consultivo, su richiesta di un adeguato numero di “cittadini”, mentre agli statuti degli Enti locali spetta disciplinare, nel dettaglio, “le forme di consultazione della popolazione, le procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte e l’eventuale referendum”.

Sulla materia è intervenuto recentemente il TAR Campania, Salerno, sez. II, con la sentenza 28 gennaio 2020, n. 146, affermando che è illegittima la norma regolamentare comunale che consente la partecipazione solo ai cittadini residenti da almeno 5 anni. Secondo i giudici, infatti, poiché la partecipazione alla vita pubblica è un diritto riconosciuto ai cittadini in quanto tali, rinviare la possibilità di suo concreto esercizio ad un termine, collegato alla maturazione di un periodo, ritenuto congruo, di stabile collegamento sul territorio, significa negare il diritto stesso, di fatto istituendo un indebito ostacolo al suo esercizio e una sorta di “graduatoria” degli aventi diritto, in evidente violazione dell’apicale principio di uguaglianza tra cittadini (ex art. 3 Cost.).

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