09/12/2018 – Nuove progressioni economiche già operanti  

Nuove progressioni economiche già operanti  

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – Sabato, 08 Dicembre 2018

Alle progressioni orizzontali si applicano solo le disposizioni dell’ articolo 16 del Ccnl 21 maggio 2018 e non più le previsioni precedenti. Il nuovo sistema di valutazione delle progressioni economiche, che consente ai dipendenti di acquisire una maggiore posizione economica a parità di qualifica e mansione, è immediatamente operante e sostituisce integralmente le disposizioni contenute negli articoli 5 e 16, comma 1, del Ccnl 31/3/1999. Molte amministrazioni, anche in base a suggerimenti operativi di non poche consulenze, stanno erroneamente disciplinando le progressioni orizzontali mediante regolamenti finalizzati a integrare i criteri per le progressioni della vecchia contrattazione collettiva con quella nuova.

È un modo di procedere caratterizzato da diversi vizi. In primo luogo, la disciplina delle progressioni orizzontali non può essere oggetto di un regolamento. Si tratta, infatti, di gestione del rapporto di lavoro. Le amministrazioni, quindi, non agiscono con poteri autoritativi e normativi generali di diritto pubblico, sicché la fonte di regolazione delle procedure non deve essere un regolamento. Al contrario, deve trattarsi di un atto di natura privatistica, che per altro la contrattazione collettiva individua espressamente. L’ articolo 6, comma 1, del Ccnl 31/3/1999, per questa parte ancora vigente e da applicare, dispone che «in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica».

Quindi, ciascun ente è nel sistema di valutazione permanente che deve inserire la metodologia per selezionare i dipendenti cui assegnare le progressioni economiche. In secondo luogo, l’ articolo 16 del Ccnl 21/5/2018 regola in modo del tutto innovativo le progressioni orizzontali, con norme incompatibili con quelle della precedente contrattazione collettiva. La nuova espressione di volontà delle parti, pertanto, priva certamente di ulteriore applicabilità le regole degli articoli 5 e 16, comma 1, del Ccnl 31/3/1999. Ciò è confermato dall’ articolo 2, comma 8, del Ccnl 21/5/2018, ai sensi del quale «per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti Ccnl».

L’ articolo 16 del nuovo contratto dispone che le progressioni economiche sono attribuite esclusivamente sulla base di tre criteri, dei quali uno solo obbligatorio e gli altri due facoltativi. Criterio obbligatorio è selezionare i dipendenti «in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’ anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’ istituto». In via facoltativa, le amministrazioni possono scegliere se ulteriormente tenere conto “anche dell’ esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento”, oppure, ma anche congiuntamente, delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi».

Non c’ è più, dunque, da attivare il processo valutativo che era necessario ai fini dell’ articolo 5 del Ccnl 31/3/1999, né è più consentito applicare l’ articolo 16, comma 1, del medesimo Ccnl che attribuiva alla contrattazione decentrata la materia del «completamento e integrazione dei criteri per la progressione economica all’ interno della categoria di cui all’ art. 5, comma 2». Le materie di contrattazione decentrata sono ora fissate tassativamente dall’ articolo 7, comma 4, del Ccnl 21/5/2018, ove non v’ è traccia alcuna della regolazione dei criteri delle progressioni orizzontali. Dunque, le amministrazioni che intendano attivare l’ istituto debbono fare riferimento esclusivamente al nuovo Ccnl e al sistema di valutazione.

Laddove non intendano utilizzare i due criteri facoltativi di valutazione, il sistema è semplice: si tratta solo di raccogliere le valutazioni dell’ ultimo triennio – evidentemente da conteggiare in media – e costruire così in maniera sostanzialmente automatica l’ elenco (non si produce una «graduatoria») dal quale si evince che le migliori medie danno diritto alla progressione. Operazioni di valutazione saranno necessarie se si intenda valorizzare l’ esperienza negli ambiti professionali. Occorre precisare che l’ esperienza non è l’ anzianità. Se il Ccnl avesse inteso riferirsi all’ anzianità, lo avrebbe stabilito chiaramente. In quanto alla competenze acquisite a seguito di processi formativi, si debbono considerare solo quelle «certificate»: non basta la mera partecipazione a corsi. Si deve trattare di eventi con consistenti numeri di ore e rilascio di certificazione delle competenze acquisite.

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