09/07/2019 – Segretario comunale e creazione di un’associazione riconosciuta

Segretario comunale e creazione di un’associazione riconosciuta

Pubblicato il 6 Luglio 2019
 
Voglio creare un’associazione riconosciuta che ha come fini la beneficenza e la promozione culturale e sociale. L’atto costitutivo e lo statuto possono essere autentificati dal segretario comunale? Se si, quali sono i riferimenti normativi? L’atto costitutivo e lo statuto possono far parte di un unico documento?
Per rispondere al quesito in esame occorre partire dalla norma che stabilisce il ruolo e le funzioni dei segretari comunali (e provinciali).
Si tratta dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), modificato dal decreto legge n. 90 del 2014.
Questa norma stabilisce che il segretario comunale (ed anche quello provinciale):
– roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e
– autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
Nel caso specifico:
– siccome si tratta di atto costitutivo e di statuto di una associazione e quindi di una scrittura privata (tenuto conto che lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo pur essendo un documento distinto)
– e siccome di questa scrittura privata non è parte l’ente al quale il segretario comunale appartiene (cioè il comune),
il segretario comunale potrebbe autenticarli solo se ci fosse un interesse del comune a farlo.
Che cosa si intende per interesse dell’ente?
A) Per il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno, c’è un interesse dell’ente e, quindi, c’è la possibilità che il segretario comunale possa autenticare le scritture private solo se le scritture private da autenticare devono essere utilizzate in un procedimento di competenza del comune stesso.
B) In dottrina (Luigi Olivieri, Il segretario comunale ufficiale rogante. L’attività contrattuale degli Enti locali, Halley editrice, 2005) si ritiene che ci sia interesse dell’ente e, quindi, ci possa essere anche la possibilità per il segretario comunale di autenticare una scrittura privata, solo se la scrittura privata contenga un impegno contrattuale nei confronti dell’ente, cioè del Comune.
Nel caso specifico, sulla base degli elementi contenuti nel quesito in esame, non sussiste l’interesse del Comune necessario affinché il segretario abbia il potere di autenticare la scrittura privata, cioè l’atto costitutivo e lo statuto.
Infatti non sussiste né la necessità di utilizzare l’atto costitutivo e lo statuto in un procedimento di competenza del Comune stesso, né l’esistenza all’interno degli atti (cioè dell’atto costitutivo e dello statuto) di un impegno contrattuale assunto nei confronti del Comune.
Pertanto, il segretario comunale legittimamente potrà rifiutarsi di autenticare l’atto costitutivo e lo statuto.
Infine, siccome lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo, essi possono sicuramente (rimanendo comunque atti distinti) essere contenuti in un unico documento.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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