09/06/2020 – Variante urbanistica che esclude la realizzazione di una moschea su una area che ere originariamente destinata alla realizzazione di edifici di culto

Variante urbanistica che esclude la realizzazione di una moschea su una area che ere originariamente destinata alla realizzazione di edifici di culto
 
 
Urbanistica – Variante – Variante destinazione urbanistica di una area – Area destinata a edifici di culto – Trasformata in parcheggi e verde pubblico – Area di proprietà di Associazione culturale islamica per la realizzazione di una moschea – Omessa comparazione interessi in gioco – Illegittimità.

    É illegittima la delibera che modifica – senza la previa comparazione tra i contrapposti interessi – la destinazione urbanistica di una area per la realizzazione di edifici di culto destinandola a parcheggi e verde pubblico, area che era stata acquistata da una Associazione culturale islamica per la realizzazione di una moschea per la quale era già stato avviato il procedimento per ottenere il necessario permesso di costruzione  (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che la modifica della destinazione urbanistica dell’area in questione incide quindi su un’aspettativa del proprietario, qualificata in termini ben più pregnanti di quanto non sia l’aspettativa del proprietario che intende ottenere il massimo vantaggio patrimoniale dall’utilizzo del suo immobile: infatti l’Associazione ricorrente intende soddisfare il diritto, proprio e degli associati, alla libertà di culto, diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dalla Costituzione.

 

E’ appena il caso, poi, di richiamare l’art. 10 (intitolato libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ai sensi del quale “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.
Deve essere anche richiamato l’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, intitolato “libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, ai sensi del quale: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.”

Quanto deliberato dal Comune resistente frappone un rilevante ostacolo all’esercizio della “libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.

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