09/06/2020 – Inesistenti le notifiche dirette all’ente 

Inesistenti le notifiche dirette all’ente 
Italia Oggi Sette – Lunedì, 08 Giugno 2020
 
 
Quando il ricorso in appello sia notificato direttamente all’ente e non contenga l’identificazione (nome e cognome) dell’ impiegato che ha ricevuto l’atto, la stessa notifica dovrà essere ritenuta inesistente; e questo anche se il destinatario si sia costituito in giudizio senza eccepire il vizio di notifica. Lo ha stabilito la sezione tredicesima della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede staccata di Catania, nella sentenza n. 1607/2020. I contribuenti avevano impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento Ici. Nell’ atto di appello, i ricorrenti lamentavano il difetto di motivazione della sentenza e numerosi errori in cui erano incorsi i primi giudici; costituendosi in giudizio, il comune di Ragusa contestava i motivi di opposizione e richiedeva la conferma della sentenza appellata.
Dopo aver esaminato gli atti, la commissione ha dichiarato inammissibile l’ appello. Il collegio ha rilevato come la notifica dell’ atto di appello, consegnata direttamente al comune appellato, sia priva di precisi riferimenti che ne consentano una esatta riconducibilità esattamente alla persona che ha, o avrebbe, materialmente ricevuto l’ atto; nel caso specifico vi è il timbro del comune e una sigla non meglio identificata che non consente la riconducibilità alla persona che ha ricevuto questo stesso atto; un siffatto modo di proporre appello risulta non già nullo, ma inesistente, in quanto manca qualsiasi prova della autenticità del timbro, della data e della persona che ha, o avrebbe, ricevuto l’ atto. Trattasi quindi di nullità-inesistenza dell’ atto di notifica e non di semplice nullità.
I giudici regionali hanno adottato la decisione seguendo l’ insegnamento della Cassazione rilevabile dalle sentenze n. 23475/2004 e n. 8992/2002. La cassazione ha, infatti, stabilito che quando la notifica consista in un timbro tondo, apposto sulla prima pagina dell’ appello, recante le annotazioni «Comune di Segreteria Generale visto arrivare il» e manchi una qualsiasi sottoscrizione o sigla di un impiegato addetto, questa stessa notifica sarà inesistente e non nulla. Trattandosi di inesistenza della notifica e non di semplice nullità, la costituzione in giudizio della parte appellata non ha sanato il vizio. In conclusione il collegio regionale, dichiarando inammissibile l’ appello, ha compensato le spese per i due gradi di giudizio. 
() A ragione del gravame interposto gli appellanti hanno lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata su aspetti rilevanti della controversia al punto che essa risulta ostruita in punto di ratio decidendi su un complesso di equivoci (). Si è costituito il comune di Ragusa contestando i motivi dell’ appello proposto e insistendo nella conferma della sentenza appellata. () La Commissione, esaminati gli atti dichiara inammissibile l’ appello. Osserva pregiudizialmente la Commissione e con effetto assorbente dei motivi di gravame che la notifica dell’ atto di appello va ritenuta inesistente atteso che esso è stato notificato a mezzo consegna diretta al comune appellato, come risulta dalla prima pagina della copia dell’ atto di appello allegata alla copia per la Commissione depositata dagli appellanti da cui si evince la stampigliatura con timbro quadrato in cui è compresa la dicitura «COMUNE DI (…) « e la data del 20/04/2015. In materia il S.C. ha statuito che la notifica al comune la cui prova consiste in un timbro tondo, apposto sulla prima pagina dell’ appello, privo di sottoscrizione o sigla di un impiegato addetto, è inesistente in quanto manca qualsiasi prova della autenticità del timbro, della data e della persona che ha, o avrebbe ricevuto, l’ atto (Cass. sent. n. 23475/2004 e Cass. sent. n. 8992/2002). Nel caso di specie, vi è il timbro e vi è una sigla non meglio identificata che non consente la riconducibilità di essa alla persona che ha ricevuto l’ atto. Il vizio riscontrato, vulnera la notifica sotto il profilo della sua esistenza come affermato dal S.C. che, come tale, non è sanabile per effetto della costituzione dell’ appellato, esso riguardando la esistenza della notifica che è l’ adempimento necessario ai fini della valida instaurazione del giudizio che consente al giudice sempre e, comunque, l’ accertamento della tempestività del ricorso nell’ osservanza dei termini fissati dalla norme processuali. Detta notifica, si pone così in violazione della norma di cui all’ art. 16 e segg.ti, dlgs n. 546 del 1992 siccome richiamato dall’ art. 20 stesso dlgs (come richiamato dall’ art. 53 stesso dlgs) che dispone: «Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende momento della spedizione nelle forme sopra indicate». Per la ragione suddetta, dunque, l’ appello và dichiarato inammissibile.

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