09/03/2020 – Validità dimissioni del consigliere comunale

Validità dimissioni del consigliere comunale
Visti l’art. 38 TUEL e il CAD, sono efficaci le dimissioni inviate dal consigliere comunale al protocollo dell’ente a mezzo della propria casella di posta elettronica certificata?
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Si ritiene necessario al fine di riscontrare la richiesta forumulata una breve disamina sulla natura della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
La Pec è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard ma dispone di specifiche caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi più sicuri ed opponibili a terzi. La PEC viene disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Il suo utilizzo viene contemplato all’interno della pubblica amministrazione attraverso il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) agli artt. 6 e 48.
In particolare poi al secondo comma dell’art. 48 viene sancito che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante pec, equivale, alla notificazione per mezzo della posta.
Ciò posto venendo al caso che ci occupa le dimissioni del consigliere comunale sono codificate dall’art. 38, comma 8, del TUEL .
Detta norma prescrive che le dimissioni dalla carica devono essere presentate personalmente e immediatamente protocollate all’Ufficio preposto del Comune. Inoltre le dimissioni sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci
Quindi dal tenore della norma appare chiaro che l’atto di rassegnazione delle dimissioni sia un atto giuridico in senso stretto, vale a dire un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento, inoltre l’atto è irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace.
La protocollazione delle dimissioni fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di sua disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, da quel momento, a produrre, tra l’altro, l’effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli. (cfr. Cons. Stato Sez. V Sent., 12 giugno 2007, n. 3137).
In secondo luogo la norma impone che le dimissioni vengano presentate personalmente ovvero “Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”. art. 38 comma 2.
In conclusione quindi stante la disciplina specifica contenuta nel Tuel che indica sia gli effetti che le modalità tassative per rassegnare le dimissioni dalla caria di consigliere comunale, non possono considerarsi conformi il dettato normativo le dimissioni trasmesse via pec, proprio perché non viene previsto che le dimissioni possano essere date a mezzo raccomandata ovvero con pec.

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