09/03/2020 – Urbanistica. Destinatari ordine di demolizione

Urbanistica. Destinatari ordine di demolizione
Pubblicato: 06 Marzo 2020
Consiglio di Stato Sez. II n. 988 del 7 febbraio 2020

I provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili dovendosi prescindere dagli eventuali rapporti interprivati tra gli autori degli abusi e i proprietari; l’ordine di demolizione è pertanto legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale fino a prova contraria è quanto meno corresponsabile dell’abuso

Pubblicato il 07/02/2020

N. 00988/2020REG.PROV.COLL.

N. 08554/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2009, proposto dal signor Piero Angelo Quarta, erede della signora Antonia Petrelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Capone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24, unitamente e disgiuntamente rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Paladini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, (Sezione Prima), n. 2051/2008, resa tra le parti, concernente l’acquisizione di opera abusiva al patrimonio comunale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020, il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e udito l’avv.to Stefano Scarano, su delega dell’avv.to Loredana Capone.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, con la sentenza 4 luglio 2008, n. 2051, ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione 25 maggio 1995, n. 74.

Secondo il TAR, sinteticamente:

– l’opera è stata realizzata “in assenza di concessione edilizia” e si fa riferimento ai pareri acquisiti dell’Ufficio tecnico comunale e della Commissione edilizia;

– ciò è sufficiente ai fini della motivazione del provvedimento;

– l’esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio del Comune, attiene ad un successivo momento e non a quello dell’ordine di demolizione, che rimane legittima pur con il semplice richiamo alla norma (art. 7 L. n. 47-1985) quanto ai limiti dell’acquisizione.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità e riproponendo, in sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.

Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

All’udienza pubblica del 21 gennaio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato, alla stregua delle condivisibili linee argomentative già sviluppate dal TAR nella sentenza impugnata.

Infatti, in sintesi, alla stregua di pacifica giurisprudenza sul carattere vincolato dell’ordine di demolizione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. nn. 8 e 9 del 2017).

E’ principio consolidato in giurisprudenza che, in materia di esercizio dei poteri sanzionatori, in presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità in ordine al provvedere.

Poiché, come detto, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi.

Trattandosi di attività doverosa e vincolata, certamente non occorre, per giustificare l’adozione dell’ingiunzione di ripristino, una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione delle norme violate e al riferimento per relationem ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi, così come si registra nel caso in esame.

Inoltre, deve evidenziarsi che i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili dovendosi prescindere dagli eventuali rapporti interprivati tra gli autori degli abusi e i proprietari; l’ordine di demolizione è pertanto legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale fino a prova contraria è quanto meno corresponsabile dell’abuso (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2747).

Tale regola, tesa indubbiamente anche a semplificare gli incombenti istruttori a carico dell’autorità comunale, richiede quale adempimento minimo la puntuale verifica dei dati catastali attuali i quali pur hanno valore meramente indiziario sulla titolarità del diritto di proprietà (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631).

2. Inoltre, secondo il Collegio, l’omessa indicazione precisa dell’area interessata dagli abusi è un requisito indefettibile dell’atto di acquisizione, ma non dell’ordine di demolizione, laddove è sufficiente una chiara individuazione degli abusi, come nel caso di specie, in cui è intellegibile, in base al richiamo ai pareri dell’U.T.C. e della Commissione edilizia, contenuto nel provvedimento impugnato, la tipologia di abuso, peraltro grave e circostanziata (assenza di concessione edilizia, situazione che, nel merito, non è neppure contestata).

3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Nulla spese in assenza di costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere

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