09/03/2020 – Le occupazioni abusive, se risalenti nel tempo, non possono essere “rimosse” con le ordinanze contingibili ed urgenti

Le occupazioni abusive, se risalenti nel tempo, non possono essere “rimosse” con le ordinanze contingibili ed urgenti
M. Alesio (La Gazzetta degli Enti Locali 9/3/2020)
 
Le ordinanze contingibili ed urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze, a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge, ed in presenza di un chiaro stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, da intendersi, nella concreta fattispecie, come specifico pregiudizio all’incolumità fisica degli occupanti abusivi“.
È quanto statuito dal TAR Campania, Sez. V, con la recente pronuncia del 6 febbraio 2020, n. 565.

Un immobile di proprietà del Comune di Caserta, non avente i requisiti di agibilità ed abitabilità, veniva abusivamente occupato nell’oramai lontano anno 2012. In data 2 novembre 2012, gli agenti di Polizia municipale, a seguito di uno specifico sopralluogo, accertavano l’effettiva occupazione abusiva dell’immobile, precisamente costituita da una mansarda e da un terrazzo stenditoio, e l’inidoneità dell’immobile medesimo alla destinazione di alloggio, di fatto impressagli dagli occupanti. Pochi giorni dopo, con un successivo sopralluogo, veniva accertata anche la realizzazione, sempre ad opera dei medesimi occupanti, di ulteriori interventi edilizi non assentiti, né mai dichiarati. Indi, veniva inibita la prosecuzione dei lavori, mediante immediata sospensione. Il 9 gennaio 2013, veniva emessa ordinanza contingibile ed urgente, con la quale il Sindaco, richiamando gli accertamenti effettuati dalla polizia comunale, ordinava agli occupanti l’immediato rilascio dell’immobile. Siffatta ordinanza restava integralmente inosservata ed ineseguita. Successivamente, ben sei anni dopo, il 14 febbraio 2019, veniva emessa una seconda ordinanza contingibile ed urgente, con la quale si ingiungeva nuovamente il rilascio dell’immobile occupato abusivamente e parimenti destinato ad alloggio. Siffatta seconda ordinanza viene impugnata dai possessori, seppur sine titulo, dell’immobile, i quali avanzano due precise censure…”

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto