09/03/2017 – magistrato al di sopra della legge?

 

magistrato al di sopra della legge?

Per Claudio Rossi e per tutti coloro che avranno voglia di farmi conoscere la propria opinione.

Un Magistrato della Corte dei conti che presta servizio in Lombardia ha pubblicato su Azienditalia – Il Personale 3/2017 un articolo dal titolo “Presupposti sostanziali, procedimentali e vincoli finanziari per il conferimento degli incarichi di staff negli Enti Locali”.

Mi ha colpito molto che in detto articolo il magistrato abbia affermato testualmente: “In proposito, a parere della scrivente, l’ente conferente l’incarico dovrebbe anche avere una struttura organizzativa di tale complessità da giustificare l’istituzione di un ufficio ad hoc finalizzato a svolgere un’attività di coordinamento e di indirizzo politico. Conseguentemente, anche in assenza di un espresso divieto legislativo in tal senso, in un Ente Locale di ridotte dimensioni sarebbe quanto meno inopportuno prevedere l’istituzione di un ufficio di staff.”

Mi domando e chiedo lumi: ma un magistrato della Corte dei conti può scrivere una cosa del genere? Può scrivere “… anche in assenza di un espresso divieto legislativo in tal senso, in un Ente Locale di ridotte dimensioni sarebbe quanto meno inopportuno prevedere l’istituzione di un ufficio di staff.”?

Cosa ne è stato dell’elementare brocardo latino “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (per me stesso riporto la traduzione da wikipedia “Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto”)?

Se il magistrato in questione limitasse le proprie argomentazioni all’articolo si potrebbe dire che, in fondo, si tratte solo dell’ennesima “dubbia esternazione”, ma se quel magistrato applicasse a casi concreti le sue “dubbie esternazioni” ignorando di fatto quanto approvato dal legislatore, ci troveremmo di fronte a cosa? Non sembra a voi che detto magistrato, in tal caso, si porrebbe “al di sopra” della legge e del legislatore? Non sembra a voi che detto magistrato, in tal caso, violerebbe apertamente la legge sapendo di violarla e contando sull’impunità di fatto che lo rende irresponsabile delle proprie azioni?

E, poi, visto che si tratta di opinioni, chi lo ha detto che in un piccolo comune l’ufficio di staff del Sindaco non possa essere necessario più che in un grande Comune? Non è affatto raro, soprattutto in Lombardia, che in un piccolo Comune vi sia grave carenza di personale in assoluto e, dunque, ancor di più personale che possa svolgere le funzioni di staff del Sindaco.

 

 

A.B. (09/03/2017 01:09)

Visto che sono stato chiamato in causa, dico che di cose stravaganti in giro se ne leggono tante da parte dei magistrati della Corte dei Conti e non solo. Ormai il “tot capita tot sententiae” è la vera regola fondante del nostro ordinamento, con gli effetti devastanti per la certezza del diritto e per la tenuta stessa del tessuto sociale, che sono sotto i nostri occhi.

Io da anni dico la mia, in proposito, pur senza aver mai avuto un interesse personale. Ad esempio, non ho mai compreso su quale base normativa la Corte dei conti abbia condannato i Sindaci allorquando, prima della riforma del 2010, nominavano il segretario DG, in assenza di limiti di legge. Un giudice “sanzionatorio” (perché, al di là di tanti sofismi, questo è principalmente il giudizio contabile) non può creare da sé la fattispecie punitiva. Purtroppo accade e continua ad accadere, violando alcuni dei principi cardini del c.d. “stato di diritto”.

Per dire dell’ultima, andate a leggere cosa scrive la sezione di controllo del Veneto nell’ennesima pronuncia sui diritti di rogito (!) Deliberazione n. 132/2017/PAR .

La questione sarebbe inammissibile perché, ovviamente “loro” possono occuparsi solo di questioni “generali ed astratte” perchè, non sia mai, non possono scendere al livello – ripugnante- della gestione “amministrativa”. Quella spetta ai servi della gleba.

A parte che di diritti di rogito le sezioni di controllo della Corte si sono occupati, eccome!

Ma poi il parere prosegue con affermazioni un tantino “ardite”, del tipo: non si può “trasformare la funzione consultiva in una patente preventiva in ordine alla legittimità di atti, valutazioni e/o comportamenti posti in essere dagli Organi comunali “. Scusate ma, se non serve ad orientare nelle questioni “pratiche” gli organi deliberativi locali, a cosa serve questa funzione consultiva? Ad elaborare teorie astratte?  Ripeto una metafora banale ma scontata: sarebbe come se andando dal medico, tu non ricevessi la cura per il tuo caso specifico ma una dottissima dissertazione sulla “letteratura” che si è formata in casi analoghi al tuo. Poi della cura chi se ne frega e buona notte al secchio!

Ma poichè ormai non c’è più alcun limite alle opinioni originali, l’argomento conclusivo (10 pagine per giustificare un non liquet) è che la sezione di controllo non può pronunciarsi perché della materia potrebbe occuparsi, in ipotesi, la procura della stessa Corte.  Con il che, ci si chiede ancora più convintamente a cosa serva il controllo collaborativo. Ragionando in termini “generali ed astratti”, come pretende di ribadire la sezione veneta, di tutti gli argomenti che afferiscono alla “contabilità pubblica”, potrebbe occuparsi la Procura… Per cui mai dovrebbero pronunciarsi le sezioni di controllo.

Così va la derelitta Italia nel 2017. C’è chi può e chi non può. Lo Stato, o quel che ne resta, va continua ad andare a rotoli perché la colpa non è solo dei “politici” ma tutto un establishment che è incapace di dare un senso all’agire pubblico.

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