08/10/2020 – Corte dei Conti. L’ignoranza sulla normativa di settore e la prassi consolidata possono escludere la punibilità

Corte dei Conti. L’ignoranza sulla normativa di settore e la prassi consolidata possono escludere la punibilità
 
I giudici della Sezione II giurisdizionale della Corte dei Conti (211/2020) sono chiamati a esprimersi in ordine alla percezione di una “indennità” la cui erogazione non risulta prevista da alcuna norma, in sostituzione della indennità chilometrica, riconosciuta nel contratto collettivo, in relazione al numero di spostamenti realmente effettuati.
La Corte rileva che, in via di mera prassi, “verosimilmente maturata a livello di tacito accordo tra vertici amministrativi e sindacali e poi fatta propria dall’apparato amministrativo” la norma citata venne interpretata dall’amministrazione nel senso di “trasformare, di fatto, il rimborso in un’indennità…ancorando l’emolumento ad ogni singolo accesso (inteso come turno di servizio), indipendentemente dal fatto che ad esso fosse associato un effettivo viaggio di andata e ritorno del medico da e verso il luogo di residenza”.
Per quanto emerge pacificamente in atti, quindi, la prassi di erogazione dell’emolumento in relazione ai singoli turni garantiti è stata promossa dalla stessa Azienda sanitaria al fine di consentire, di fatto, la possibilità di garantire il “servizio 118” in un territorio non facilmente raggiungibile della Sardegna, forzando altresì la disciplina relativa alle pause nell’alternanza dei turni relativi al medesimo servizio.
Su tali elementi il giudice penale ha, quindi, escluso la sussistenza del fatto contestato posto che “se questa era l’interpretazione (a prescindere dalla sua legittimità) data dalla Asl e dai loro delegati sindacali ai medici del 118 che, come la dipendente, risiedevano ed abitavano ad una distanza da Nuoro di oltre 15 km, nessuna falsa attestazione può alla stessa essere imputata allorché ha richiesto un rimborso parametrato al numero di accessi svolti (ovvero ai turni di servizio). L’assenza di false attestazioni riconducibili all’imputata, oltre che il dolo, fa allora venire meno anche i raggiri ed artifizi di cui all’art. 640 c.p. contestato posto che, se di eventuale induzione in errore si può parlare (sul numero di accessi oggetto di richiesta di rimborso), tale induzione è riferibile al soggetto passivo (la ASL), non certo all’imputata”.
Considerata la formula assolutoria e il tenore della motivazione della sentenza penale deve essere esclusa, in radice, l’illiceità della condotta, anche ai fini che qui occupano. Ciò a fronte dell’accertata esclusione della falsa attestazione relativa agli spostamenti da parte della Brundu sulla considerazione che, in forza dell’interpretazione avallata dall’Amministrazione, “il rimborso era parametrato al numero di accessi svolti (ovvero ai turni di servizio)”.
Deve, quindi, essere esclusa l’antigiuridicità della condotta tenuto conto che, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile anche richiamata dal giudice di primo grado, conducono ad esonero da responsabilità amministrativa anche prassi -come quelle qui rilevanti- invalse per ragioni di oggettivo rilievo (parere espresso dalla stessa amministrazione) che possano aver indotto l’erronea interpretazione di una norma (Corte dei conti, Sez. III app., n. 177/2006; Sez. App. Sicilia, n. 34/3017).
Peraltro, concludono i giudici, la Corte di cassazione ha espressamente statuito che “…l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione

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