08/06/2020 – Quesiti in ordine alla ripartizione di competenza riguardo ai servizi agli alunni disabili.

Quesiti in ordine alla ripartizione di competenza riguardo ai servizi agli alunni disabili.
 
Francesco Fragale (da FB)
Dall’emanazione del dlgs 66/2017 sostengo che i comuni, pena danno erariale, non possono impiegare risorse finanziarie per erogare il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole poiché di esclusiva competenza dello Stato per il tramite dell’Amministrazione scolastica.

Finalmente si fa chiarezza.

L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale il 13 agosto 2019 richiede al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana un parere su due questioni:

1. se la competenza inerente l’assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap debba essere ascritta allo Stato, ex art. 3 del d.lgs. 3 aprile 2017, n. 66;

2. se i servizi di convitto e semiconvitto, comunicazione extrascolastica, attività extrascolastica integrativa rientrino tra le competenze ascrivibili alle province.

L’Organo di appello della Giustizia Amministrativa siciliano, nella puntuale disamina che conduce al parere 115 del 5 maggio 2020, riferisce della nota n. 1340 del 6 aprile 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione fornisce informazioni sul profilo professionale del personale ATA coinvolto nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità, specificando che ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità, tale intendendosi l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità.

Quindi il Ministero sostiene che la competenza a erogare il servizio di assistenza igienico-personale permane in capo allo Stato per il tramite dell’Amministrazione scolastica.

Lo stesso Ministero ricorda come già con nota del 30 novembre 2001, prot. n. 3390, aveva distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione; infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Il CGA conclude pertanto, quanto al primo quesito posto dalla Regione, che va ritenuta la competenza dello Stato.

Quanto al secondo quesito, afferma che tali competenze sono attribuite ai comuni o alle province in ragione del grado di istruzione.

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