08/05/2019 – Sanzioni pecuniarie – prescrizione

Sanzioni pecuniarie – prescrizione

In materia di sanzioni pecuniarie ex lege n. 689 del 1981, la revoca di un’ordinanza tempestivamente adottata -in ragione dell’involontaria omessa valutazione degli scritti difensivi e della convocazione dell’audizione – è ritenuta da dottrina e giurisprudenza rilevante come causa interruttiva della prescrizione di cui all’art. 28 della medesima legge?
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova precisare quanto segue.
Preliminarmente occorre svolgere un breve inquadramento dei due istituti oggetto del quesito, ovvero del diritto alla riscossione e della revoca.
Con riguardo al primo, l’art. 28L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede testualmente che il diritto alla riscossione della somma dovuta per la violazione della legge (per l’appunto la L. 24 novembre 1981, n. 689) si prescrive nel termine quinquennale a decorrere dalla data di commissione della violazione.
Al secondo comma viene poi richiamata l’applicazione della disciplina del Codice Civile per quanto attiene all’interruzione della prescrizione di cui al precedente comma sopra detto.
Sul punto preme ricordare che ogni atto idoneo a determinare l’interruzione della prescrizione determina l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione non potendosi cumulare il tempo decorso antecedentemente ai fini del calcolo del termine prescrizionale.
Ciò posto la Giurisprudenza di merito ha evidenziato come in suddetta materia …”ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione” (ex multis, Cass. civ. Sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1081 (rv. 594480) e Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 12 luglio 2017) 9 gennaio 2018, n. 284).
Con riguardo alla revoca del provvedimento sanzionatorio ex art. 21-quinquiesL. 7 agosto 1990, n. 241 si evidenzia che l’effetto è ex nunc (da ora e quindi non retroattivamente, diversamente da ex tunc ossia da allora e quindi retroattivamente).
La revoca, infatti, costituisce un provvedimento amministrativo di secondo grado, che l’Amministrazione adotta per eliminare dal mondo giuridico, sia pure ex nunc, con effetto quindi non retroattivo di un proprio precedente atto (T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 29 settembre 2017, n. 327).
In conclusione si ritiene che la revoca della sanzione abbia un effetto diretto rispetto al computo del termine di prescrizione poichè la stessa determina il venir meno dell’atto che ha interrotto la prescrizione medesima.
Si determina quindi l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione.

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