08/05/2019 – Polizia municipale – incarichi e nomine

Polizia municipale – incarichi e nomine

Nell’ambito del comando di Polizia Municipale il comandante è di Cat. D e incaricato di P.O., mentre tutti gli altri agenti sono di Cat. C, ma con diversa anzianità di servizio. Si chiede di sapere se il Sindaco (che ha il potere di nominare i responsabili di servizio senza P.O.) può nominare, quale Responsabile di un servizio (ed eventualmente incaricarlo pure quale vice comandante seppur senza P.O.), nel novero degli appartenenti alla P.M. e della medesima Cat. C, un soggetto giovane e quindi con minore anzianità di servizio, ma ritenuto più meritevole, rispetto ad un altro soggetto, sempre della P.M. e di cat. C ma con maggiore anzianità di servizio.
a cura di Simone Chiarelli
 
La L. 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale” disciplina in via generale l’ordinamento di polizia municipale rinviando all’Ente Locale la regolamentazione specifica (eventualmente tramite l’istituzione di apposito Corpo – art. 7).
Nell’ambito della potestà regolamentare prevista dalla legge quadro e di quella generale del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Comune può prevedere la figura del vicecomandante determinando eventuali requisiti e criteri per la sua determinazione.
In particolare il regolamento potrebbe prevedere eventuali criteri di preferenza fondati su titoli di studio, anzianità di servizio (generale o specifica nel Comando) ed altri requisiti.
In mancanza di tale determinazione, poiché la figura del vice-comandante è individuata allo scopo di svolgere le funzioni vicarie del Comandante e quindi per l’esercizio di poteri amministrativi anche a rilevanza esterna si ritiene che:
– non sia possibile la sua previsione in mancanza di una espressa previsione regolamentare
– in presenza di una disciplina regolamentare che ne preveda l’istituzione senza determinarne i requisiti spetta al Sindaco determinare e motivare i requisiti specifici sulla base dei quali effettuare la nomina
– si ritiene ragionevole la previsione di criteri che non ritengano prioritaria o esclusiva l’anzianità di servizio (che comunque non può non avere un peso della valutazione, pur discrezionale dell’Ente) altrimenti sarebbe stato il legislatore ad individuare direttamente le caratteristiche del vicecomandante e la sua “nomina diretta”.
Restano salve eventuali disposizioni della normativa regionale che potrebbe prevedere vincoli in termini di grado o anzianità per la copertura dei vari ruoli del Comando/Corpo.
A titolo esemplificativo la L.R. 29 aprile 2009, n. 9 del Friuli-Venezia Giulia all’art. 15 dispone “Art. 15 – Personale di polizia locale. 1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Ai fini dell’attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari. 2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l’ordine indicato: a) l’attribuzione dell’incarico di comandante o di coordinamento e controllo; b) l’anzianità di servizio nel grado rivestito; c) l’anzianità di servizio nella polizia locale”. In questo caso l’attribuzione del ruolo di vicecomandante dovrà tener conto prioritario dei criteri indicati.

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