08/05/2019 – I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 1/30 aprile 2019

I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 1/30 aprile 2019

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

AMBIENTE

Quadro strategico 2019-2021

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (ARERA) ha pubblicato il documento per la consultazione recante il Quadro strategico 2019-2021. Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 10 maggio. Col documento l’Autorità presenta gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per il periodo 2019-2021, alla luce dell’evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo.

La visione strategica è ispirata dall’esigenza di garantire a tutti i cittadini servizi energetici e ambientali accessibili, anche in termini economici, efficienti ed erogati con livelli di qualità crescente e convergente nelle diverse aree del Paese. Al contempo gli stessi dovranno essere sostenibili sotto il profilo ambientale, integrati a livello europeo, allineati ai principi dell’economia circolare e contribuire alla competitività del sistema nazionale.

I contenuti del Quadro Strategico sono articolati in due livelli: gli obiettivi strategici, che inquadrano la strategia complessiva di intervento nello scenario attuale e di medio termine; e le linee di intervento, che descrivono sinteticamente le principali misure e azioni che l’Autorità intende adottare per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.

Fonte: Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

APPALTI PUBBLICI

Nuove misure per le gare nel trasporto marittimo passeggeri

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato l’atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. f), D.L. n. 201 del 2011.

Fonte: Autorità di Regolazione dei Trasporti, Delibera n. 22/2019

Allegato A – Atto di regolazione

Annesso 1 – Allegato A alla delibera n. 22/2019

ATTI E PROCEDIMENTI

Notifica eseguita con modalità telematiche

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septiesD.L. n. 179 del 2012 nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo.

La norma censurata prevede che l’art. 147 c.p.c., secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Secondo il giudice a quo, la disposizione irragionevolmente considera uguali e quindi meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale”.

Secondo la Consulta, il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 è stato introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Si tratta dunque di una “fictio iuris” per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

Questo, però, non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che l’art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 9 aprile 2019

Modello della domanda di rilascio del documento unico di circolazione e proprietà

Con un comunicato pubblicato in Gazzetta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato della adozione da parte del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e del Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione del D.Dirett. n. 72 del 13 marzo 2019, con cui è stato approvato il modello di istanza unificata di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 98 del 2017 per richiedere il rilascio del Documento Unico. Il modello entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 2 aprile 2019 (G.U. n. 78 del 2-4-2019)

Decreto Direttoriale n. 72 del 13 marzo 2019

Istanza

CONTABILITA’ E CONTROLLI

Auto di servizio

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 71, L. n. 205 del 2017, riguardante l’utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’art. 1, comma 866, L. n. 208 del 2015 finalizzato all’incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale col quale vengono stabilite le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste sia adottato previa intesa nella Conferenza unificata.

A proposito di auto di servizio, il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, ha realizzato il censimento per l’anno 2018, come previsto dal D.P.C.M. 25 settembre 2014, anno in cui le amministrazioni che hanno inserito o aggiornato i dati sul proprio parco autovetture sono state 8.366 a fronte di 6.890 monitorate nel 2017.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 9 aprile 2019

Rapporto 2018

Elenco amministrazioni e auto per modalità d’uso

Elenco amministrazioni e auto per titolo di possesso

Pagamenti dall’estero

Con la circolare n. 11 dell’11 aprile la RGS ha fornito ulteriori precisazioni ed indicazioni operative per i pagamenti all’estero da parte di amministrazioni statali e di soggetti titolari di conti correnti o contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, a integrazione della circolare n. 33 dell’11 dicembre 2018, destinate alle amministrazioni che dispongono pagamenti all’estero mediante l’applicativo “Sistema di Tesoreria” e a quelle che dispongono l’apertura di crediti documentari.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 11 dell’11 aprile 2019

Allegato

Conto Riassuntivo del Tesoro

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile il Conto Riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2019, che fornisce la rappresentazione contabile dell’attività finanziaria svolta dal Tesoriere statale ed espone le riscossioni e i pagamenti eseguiti imputandoli alla gestione del bilancio dello Stato o a quella della tesoreria, ai sensi dell’art. 44-bisL. n. 196 del 2009

Il Conto si articola in due sezioni: la prima espone cinque tavole di sintesi, partendo dalla rappresentazione sintetica e unitaria del Movimento generale di cassa, che fornisce il quadro d’insieme della gestione del Tesoriere; la seconda riporta tavole di dettaglio relative alla gestione del bilancio e a quella della tesoreria che danno dimostrazione delle singole componenti caratteristiche delle due gestioni.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Conto Riassuntivo del Tesoro

Direttiva Ue PSD2 sui servizi di pagamento

La direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita col D.Lgs. n. 218 del 2017, definisce un insieme di norme che si applicano ai prestatori di servizi di pagamento e ai loro utenti per garantire maggiore efficienza, nonché maggiori possibilità di scelta e di requisiti di trasparenza nell’offerta dei servizi di pagamento. Dal 1° gennaio 2019 anche le pubbliche amministrazioni applicano le nuove norme e, al riguardo, il MEF ha emanato la circolare n. 22 del 2018con cui fornisce chiarimenti agli enti che si avvalgono di un servizio di tesoreria o di cassa affidato ad una banca o a Poste italiane.

Al fine di dare risposta ai numerosi interrogativi sull’adeguamento alla Direttiva PSD2 dei rapporti fra Comuni e soggetti affidatari del servizio di Tesoreria, l’IFEL (ANCI) ha diffuso una nota dedicata alle nuove previsioni comunitarie, armonizzate per le pubbliche amministrazioni dalla circolare ministeriale.

Fonte: IFEL, Nota di approfondimento – Risposte a quesiti sull’adeguamento alla Direttiva PSD2 dei rapporti in essere fra Comuni e soggetti affidatari del servizio di Tesoreria

FINANZIAMENTI

Scuole sicure

Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione 4,2 milioni di euro per 100 Comuni attingendo al Fondo per la sicurezza urbana, destinati a finanziare anche iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici al fine di installare sistemi di videosorveglianza o lanciare campagne informative ovvero ancora per piani di intensificazione dei servizi di controllo della Polizia locale.

La domanda per usufruire delle risorse deve essere presentata dai comuni, entro il 31 maggio, presso la prefettura di competenza che ne verifica l’ammissibilità. I beneficiari sono stati individuati tenendo conto della popolazione residente. Esclusi i Comuni che hanno già usufruito del contributo o già destinatari di risorse dello stesso Fondo.

Fonte: Ministero dell’Interno, Circolare 20 aprile 2019, n. 17287/110/1

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

ORGANI DI GOVERNO

Riorganizzazione della Croce Rossa Italiana

La Corte costituzionale dichiara legittima la riorganizzazione della Croce rossa italiana avviata con la L. n. 183 del 2010 e portata a compimento dal D.Lgs. n. 178 del 2012 e dai successivi decreti attuativi.

La censura principale riguardava l’impianto complessivo del decreto del 2012 e le specifiche disposizioni relative alla riorganizzazione del corpo militare della CRI, caratterizzate secondo il giudice a quo di un eccesso di delega rispetto all’art. 2L. n. 183 del 2010.

Censura ritenuta non fondata dalla Consulta, secondo cui i principi e criteri direttivi della legge delega fanno riferimento alle esigenze di semplificazione e snellimento dell’organizzazione della struttura amministrativa e alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, per cui il delegante ha lasciato aperta una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell’attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l’art. 76 Cost.

Fonte: Corte costituzionale sentenza n. 79 del 9 aprile 2019

PERSONALE E PREVIDENZA

Riscatto laurea

Col messaggio n. 1609 del 19 aprile l’INPS ha comunicato che la funzionalità per la simulazione del calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario è stata implementata. Lo strumento di, già previsto per gli iscritti alla gestione privata, è stato esteso agli iscritti alle casse della gestione pubblica. Nel messaggio vengono fornite le indicazioni operative per la simulazione e vengono spiegati i dati necessari per il calcolo dell’onere di riscatto.

Lo strumento di simulazione consente di effettuare il calcolo dell’onere di riscatto, sulla base dei dati immessi e con riferimento all’anno corrente. L’importo ottenuto ha mera valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo che sarà comunicato con apposito provvedimento, a seguito della presentazione della domanda di riscatto.

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e quelli fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione e quelli successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Fonte: INPS, Messaggio 19 aprile 2019, n. 1609

Consultazione dell’estratto conto dipendenti pubblici

L’INPS mette a disposizione sul proprio sito l’estratto conto in esso sono esposti i dati relativi a stati di servizio, gli eventuali periodi riconosciuti con provvedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo, gli eventuali altri periodi riconosciuti con contribuzione figurativa e le retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 1992, con esclusione di ogni riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio.

Si possono riscontrare le note a margine in corrispondenza di un periodo di servizio che indicano che le informazioni presenti potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti; i periodi di servizio mancanti o errati; i periodi riscattati o ricongiunti, con provvedimento già emesso, mancanti o errati; le retribuzioni successive al 01/01/1993 mancanti o errate.

Fonte: INPS, Guida alla consultazione dell’Estratto conto dipendenti pubblici

Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata

L’Inps ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 4 del 2019 circa la “pensione quota 100”, la c.d. “opzione donna” e le pensioni anticipate di cui all’art. 24, comma 10, D.L. n. 201 del 2011.

Fonte: INPS, Messaggio 16 aprile 2019, n. 1551

Riposi giornalieri e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa

Il Ministero del lavoro risponde all’interpello riguardo al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’art. 39D.Lgs. n. 151 del 2001.

Afferma, in particolare, che la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”, porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi dell’art. 8D.Lgs. n. 66 del 2003. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

Fonte: Ministero del lavoro, Interpello n. 2/2019

Obblighi di iscrizione e contribuzione di professori, ricercatori universitari e figure equiparate

L’Inps fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate di cui all’art. 16L. n. 341 del 1990 che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base dei protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio ai sensi dell’art. 1D.Lgs. n. 517 del 1999.

Tali soggetti ricevono, oltre a quello dell’Università, un trattamento aggiuntivo a carico della struttura sanitaria, con diverso obbligo di contribuzione. L’Istituto ha sempre riconosciuto ai compensi connessi alla funzione e al grado di responsabilità dell’incarico la valutazione nella prima quota di pensione (quota A), mentre ha considerato valutabili nella seconda quota di pensione (quota B) i compensi legati ai risultati, all’efficienza o a elementi non predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019

Comunicazione delle valutazioni medico-legali dell’Inps sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo

L’Inps comunica che in caso di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.

Nei predetti casi infatti l’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto. Viene quindi rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

L’Inps inoltre comunica il rilascio di una specifica funzionalità sul proprio portale, finalizzata a fornire on line e direttamente al datore di lavoro l’esito delle suddette valutazioni, per la quale fornisce le opportune istruzioni.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019

Nuova disciplina delle posizioni organizzative

Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dall’unico lavoratore titolare di incarico di posizione organizzativa presso due diversi enti, questi possono riconoscere una maggiorazione della retribuzione di posizione non superiore al 30%. L’onere di tale maggiorazione grava sul solo ente utilizzatore a tempo parziale.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL40

Mentre un Comune può avvalersi del personale di un Ente Parco, utilizzando le possibilità previste dall’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, quest’ultimo non può invece utilizzare personale di un Comune facendo riferimento alla medesima disciplina contrattuale. Per soddisfare le proprie esigenze organizzative ed operative, l’ente potrebbe, eventualmente, valutare l’opportunità di fare ricorso ad una delle diverse forme di assegnazione temporanea previste dalla vigente normativa (ad esempio, il comando).

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL47

La disciplina dell’art. 14, comma 5, del CCNL del 22.1.2004, nella parte relativa alla quantificazione della retribuzione di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito al medesimo dipendente presso l’ente di appartenenza e presso altro ente che lo utilizzi a tempo parziale o nell’ambito dei servizi in convenzione, non è più applicabile a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di retribuzione di risultato delle posizioni organizzative contenute nell’art. 15, comma 4, del CCNL del 21.5.2018.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL49

Nuovo fondo risorse decentrate

L’art. 52, comma 5, del CCNL delle Funzioni Locali dispone che i lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.

Le risorse confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede di contrattazione integrativa solo con la specifica finalità di consentire l’erogazione dei trattamenti economici accessori ai lavoratori somministrati. Ciò comporta che, una volta esaurito il progetto, il fondo deve essere ridotto delle risorse che vi erano confluite.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL50

La fattispecie concernente la possibilità di incrementare le risorse variabili da parte degli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario è regolata dall’art. 67, comma 6, terzo periodo, del CCNL del 21.5.2018. Questi enti possono procedere allo stanziamento di risorse variabili ma il relativo importo non può essere incrementato e superare quello delle risorse complessivamente già previste nell’anno precedente.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL46

In base all’art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL del 21.5.2018, l’incremento delle risorse decentrate stabili, pari all’importo di € 83,20, deve essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato in servizio al 31.12.2015. Non possono invece essere computati i lavoratori in servizio con contratto si somministrazione.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL45

Relazioni sindacali

L’autorizzazione alla sottoscrizione da parte dell’organo di vertice del contratto integrativo è un elemento essenziale della procedura negoziale decentrata, in quanto rappresenta l’atto col quale esprime le valutazioni di competenza in ordine alla conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi e ai programmi generali dell’ente, alla convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall’ente, all’utilizzo efficiente, efficace ed economico delle risorse disponibili, all’adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell’ente, alla coerenza dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse, al rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Pertanto, pur in presenza di parere favorevole reso dell’organo di controllo, la mancanza di tale atto dell’organo di vertice impedisce la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL52

Spetta alla contrattazione integrativa la scelta in ordine all’introduzione, tra i criteri per l’attribuzione della progressione economica, anche di quelli dell’esperienza professionale maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. La materia dei criteri generali dei sistemi di valutazione è oggetto di confronto.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL42a

Nuove discipline per la polizia locale

Sulla base delle disposizioni dell’art. 56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale. Nei casi in cui la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL51

L’art. 56-quater, lett. c), del CCNL del 21.5.2018 destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Tali r possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL41

Responsabilità disciplinare

La nuova disciplina della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, senza corresponsione di alcun assegno alimentare, trova applicazione solo per le infrazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice disciplinare.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL43

Premialità

Non sussistono impedimenti a che, in sede di contrattazione integrativa, possano essere stabilite regole per definire la correlazione tra compensi connessi alla performance (individuale e collettiva) e l’entità dei compensi previsti a favore di particolari categorie di personale, anche al fine di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL44

Indennità condizioni di lavoro

L’art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali ha previsto una nuova ed unica voce indennitaria, denominata “Indennità condizioni di lavoro”, che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori, fermo restando i presupposti fattuali che giustificavano l’erogazione di tali compensi.

La nuova indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti e il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, sulla base di specifici criteri individuati direttamente dal CCNL. La circostanza che venga in considerazione solo una o più delle condizioni legittimanti può valere solo a determinare il concreto ammontare dell’indennità di cui si tratta all’interno del tetto massimo di € 10.

Fonte: Aran, Orientamento applicativo CFL48

POLIZIA E SICUREZZA

Direttiva zone rosse

Ha destato un vespaio di polemiche la direttiva del Ministro dell’Interno ai Prefetti circa l’adozione di ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Parte il titolare del Viminale dal fatto che si sta molto insistendo nella prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, promozione e tutela della legalità, potenziamento dell’azione di contrasto ai fenomeni legati al consumo smodato di alcool o di sostanze stupefacenti, tempestiva e ferma reazione verso ogni forma di abusivismo e l’illecita occupazione di immobili pubblici e privati.

Esigenze che si avvertono specialmente nelle grandi realtà metropolitane ma, più in generale, in tutti i contesti a forte urbanizzazione e rispetto alle quali il D.L. n. 142 del 2017 affida ai Sindaci e alle Autorità di pubblica sicurezza strumenti operativi, quali l’ordine di allontanamento e al divieto di accesso (c.d. daspo urbano), a cui si aggiungono quelli previsti dal D.L. “sicurezza” n. 113 del 2018.

L’esperienza nei territori ha evidenziato l’esigenza di intervenire con mezzi ulteriori ogni qual volta emerga la necessità di un’azione di sistematico “disturbo” di talune condotte delittuose che destano nella popolazione un crescente allarme sociale. A tale ultimo riguardo, uno dei temi di principale attenzione è quello delle “piazze dello spaccio”, il cui effettivo smantellamento presuppone l’inibizione alle aree maggiormente interessate dalla perpetrazione di tali illeciti.

Laddove le possibilità offerte dalle norme non siano state utilizzate, è possibile ricorrere ai poteri prefettizi di ordinanza, al fine di vietare lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali nelle aree urbane critiche. Si tratta, secondo il Ministro, di ordinanze in funzione antidegrado e contro le illegalità, adottate dai Prefetti ai sensi dell’art. 2R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Fonte: Ministro dell’Interno, Direttiva n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019

SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO

PNSCIA

Il Ministero dell’Interno ha comunicato il differimento al 30 giugno 2021 del termine di conclusione del Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti. Un anno in più (precedentemente era fissato al 30 giugno 2020) per consentire la completa erogazione dei servizi programmati. il Programma avrà la seguente articolazione temporale:

– 30 giugno 2020: termine per il completamento dell’erogazione dei servizi;

– 31 dicembre 2020: termine per il completamento delle attività di rendicontazione e controllo di primo livello delle operazioni compiute dai beneficiari;

– 30 giugno 2021: termine finale per le operazioni di chiusura definitiva del Programma.

Con la circolare n. 2087 del 18 aprile 2019 è stata attivata un’ulteriore finestra di programmazione per il completo utilizzo delle risorse e l’ampliamento dell’erogazione dei servizi del secondo piano di riparto finanziario da richiedere entro il termine del 31 maggio 2019. Successivamente tutte le risorse residue rientreranno nell’immediata disponibilità del Programma con un meccanismo a sportello riservato ai soli beneficiari che abbiano concluso i servizi con i due atti di riparto, secondo un ordine di priorità di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Fonte: Ministero dell’Interno, circolare del 29 marzo 2019

Circolare n. 2087 del 18 aprile 2019

Allegato 1

Vademecum

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