07/06/2017 – Il carattere cogente del principio di rotazione degli incarichi non richiede che lo stesso sia inserito nel bando di gara

Il carattere cogente del principio di rotazione degli incarichi non richiede che lo stesso sia inserito nel bando di gara

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

Un professionista aveva partecipato all’invio ricevuto dal Comune al fine della presentazione di un’offerta per l’affidamento dell’incarico di progettazione e pianificazione della fase strutturale ed operativa del PUC, anche mediante costituzione di un Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti. A seguito dell’offerta presentata, l’Amministrazione escludeva il citato professionista, e di conseguenza il raggruppamento che aveva presentato l’offerta, motivando l’esclusione per il principio di rotazione degli incarichi, avendo il citato professionista già partecipato alla redazione del preliminare di piano del PUC quale supporto esterno e coordinatore scientifico. Avverso la citata decisione ricorre il professionista al TAR considerando l’esclusione disposta ingiustificata, trattandosi di incarichi completamente diversi, in presenza del carattere non precettivo del principio di rotazione degli incarichi professionali, in mancanza di una previsione escludente prevista nella lex specialis di gara e, infine, per non aver considerato di aver conseguito il precedente incarico quale singolo professionista invece che soggetto raggruppato.

Le motivazioni dei giudici amministrativi

Secondo il Collegio amministrativo di prime cure il ricorso è infondato, considerato che il precedente rapporto professionale, avuto con lo stesso Comune, integra il presupposto applicativo del principio di rotazione, consacrato dall’art. 36D.Lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di rapporto professionale instaurato con la medesima Amministrazione. I giudici amministrativi confutano le motivazioni del ricorso del convenuto precisando quanto segue:

– Avuto riguardo alla mancata esplicitazione nel bando di gara del citato principio di rotazione degli incarichi, rilevano i giudici amministrativi che trattandosi di principio cogente non è necessario che lo stesso sia indicato nel bando di gara. Trattasi, inoltre, di un principio che assume particolare rilievo nelle procedure sotto soglia in quanto la rotazione degli incarichi professionali, nei contratti sotto soglia rappresenta la regola e non l’eccezione, e lo stesso si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza (T.A.R. Napoli, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 1336);

– In merito all’invito ricevuto, si rileva come tale ipotesi sia espressamente codificata dall’art. 36, comma 2, lett. b) e dalle Linee guida ANAC n. 1/2017 (IV, punto 1.2);

– La giurisprudenza più recente valorizza ulteriormente l’importanza pro-concorrenziale della norma in analisi, affermando che “il principio di rotazione esclude tendenzialmente e preferibilmente non solo l’affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che hanno giammai svolto tale servizio” (T.A.R. Campania, Napoli Sez. II, Sent., 11 novembre 2016, n. 5227; v. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza n. 419/2016);

– In merito al fatto che il citato professionista abbia questa volta partecipato in raggruppamento, secondo il Collegio contabile non è motivo sufficiente a determinarne una diversità. Il raggruppamento temporaneo non è persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che vi fanno parte, come si evince sia dalla definizione che dello stesso è data dall’art. 3, comma 1, lett. u) , D.Lgs. n. 50 del 2016, sia da quanto previsto nel successivo art. 48, comma 16, del citato codice dei contratti.

Conclusioni

In conclusione la condotta dell’Amministrazione non solo appare corretta ma è espressione dei principi di libera concorrenza e del massimo confronto concorrenziale come trascritti nelle nuove disposizioni legislative. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna alle spese del ricorrente, in ragione della sua soccombenza.

T.A.R. Campania, Salerno, 16 maggio 2017, n. 926

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto