07.06.2015 – Niente doppia sanzione sugli incarichi

Niente doppia sanzione sugli incarichi

Gianni Trovati 06 giugno 2015

Chi conferisce un incarico a un dipendente pubblico e non comunica alla Pa di appartenenza dello statale il compenso erogato entro 15 giorni dal pagamento non si vedrà più chiedere una sanzione pari al doppio del compenso stesso. La norma che prevedeva questa penalità è stata infatti cancellata dalla Corte costituzionale, nella sentenza 98/2015 (presidente Criscuolo, relatore Grossi) diffusa ieri.

Per capire il problema bisogna ricostruire l’architettura delle regole, come al solito complessa e figlia di varie stratificazioni normative. In pratica, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono conferire incarichi agli statali (così come ai dipendenti di Regioni ed enti locali) previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, ed entro 15 giorni dal pagamento devono comunicare alla stessa amministrazione l’ammontare del compenso.

Questi obblighi sono accompagnati da una sanzione pari al doppio del compenso erogato, che colpisce sia chi conferisce incarichi senza che la Pa di appartenenza autorizzi il dipendente, sia chi non comunica il compenso entro 15 giorni dal pagamento. La norma finita sui tavoli della Consulta e cancellata dai giudici delle leggi (articolo 53, comma 15 del Testo unico del pubblico impiego, Dlgs 165/2001) riguarda solo il secondo caso, quello della mancata comunicazione.

A convincere i giudici che fosse necessario cancellare questa norma sono stati due fattori: il primo è un eccesso di delega, dovuto al fatto che la regola è stata introdotta da un decreto legislativo (Dlgs 80/1998) attuativo di una delle tante riforme della Pubblica amministrazione, prevista dalla legge 59/1997. Dal momento che nessuno dei criteri direttivi di questa legge sembrava adombrare una sanzione da applicare anche ai casi di mancata comunicazione, il testo del decreto attuativo è uscito dal seminato.

Ma queste considerazioni sulla gerarchia delle leggi si accompagnano nella sentenza a riflessioni sostanziali, che censurano l’«irragionevolezza» e la mancata proporzionalità della sanzione. La stessa penalità (due volte il compenso erogato) si applica infatti sia al conferimento di incarichi senza aver ottenuto l’autorizzazione della Pa di appartenenza del dipendente, sia alla mancata comunicazione del compenso, «perequando situazioni del tutto differenziate per gravità e natura». L’obbligo di comunicazione, infatti, è solo strumentale, serve al funzionamento dell’anagrafe delle prestazioni (che in realtà anche oggi rimane lontana dal pieno regime), e non può essere sanzionato come la violazione sostanziale determinata dalla mancata autorizzazione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

 

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