06/04/2022 – Obbligo di conservazione delle cartelle esattoriali

Con la sentenza 4/2022 resa dall’adunanza plenaria, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’agente della riscossione deve conservare sempre l’originale della cartella per cinque anni, a prescindere dalle modalità di notifica. Se questo non si possiede l’agente della riscossione non può limitarsi a depositare l’estratto di ruolo ma deve produrre una apposita attestazione di inesistenza, con indicazione delle cause.  

E’ stata sottolineata  l’infungibilità della cartella di pagamento e la necessità di dare corretta applicazione al disposto dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, che impone di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella. Non esistendo più la matrice, l’obbligo in esame può essere assolto da una copia generata dal sistema informatico o anche scannerizzata a valle della stampa.

Non è possibile sostituire la conservazione della cartella con l’esibizione dell’estratto di ruolo, poiché quest’ultimo è un mero «strumento di conoscenza».

I concessionari sono pertanto tenuti ad adottare tutte le misure organizzative del caso per garantire l’osservanza del suddetto precetto legislativo. In difetto, gli stessi dovranno rendere una dichiarazione espressa di non possidenza, con indicazione delle cause.

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