06/04/2017 – Indicazioni ARAN sulle Posizioni Organizzative e sul calcolo dei rapporti a tempo parziale.

Indicazioni ARAN sulle Posizioni Organizzative e sul calcolo dei rapporti a tempo parziale.

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Il calcolo della percentuale dei part time sulla dotazione organica

L’ARAN, con l’orientamento applicativo del 29 marzo 2017 RAL_ 1912, risponde alla domanda di un Comune circa la corretta determinazione della costituzione dei rapporti lavorativi par-time, stabiliti dall’art. 4, comma 2, CCNL 14 settembre 2000 nel limite massimo del 25% “della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria“. Il dubbio del comune riguarda la correlazione tra la citata percentuale e la categoria contrattuale di riferimento ed, in particolare, se vadano distinte anche le categorie giuridiche intermedie D3 e B3. Secondo i tecnici dell’ARAN le disposizioni contrattuali fanno esclusivo riferimento alle categorie contrattuali, ossia a prescindere dalla circostanza che, per le medesime categorie, sono previsti due distinti livelli tabellari di accesso. La corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali, ai fini dell’applicazione della percentuale prevista del 25%, fa esplicito riferimento alla “dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria“, senza alcuna ulteriore e specifica indicazione nel senso di dover tenere conto, relativamente alle categorie B e D, anche dell’esistenza all’interno delle stesse di due diversi livelli tabellari di accesso.

In altri termini, le categorie giuridiche intermedie, rappresentano esclusivamente i requisiti di accesso diversi rispetto a quelli delle categorie iniziali D1 e B3, mentre nella composizione della percentuale del personale a tempo parziale, la percentuale del 25% va calcolata sulla sommatoria delle posizioni D1+D3 e B1+B3 a prescindere dalla successiva collocazione del personale part-time assunto.

Appare utile precisare come la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale debba essere preceduta dall’indicazione, nella programmazione del fabbisogno del personale, delle assunzioni da effettuare all’interno delle singole categorie contrattuali, destinando la citata percentuale, non superiore al 25% della dotazione organica, nelle categorie individuate. Si evidenzia, inoltre, come le assunzioni dall’esterno rappresentano solo la parte residuale ottenuta dopo aver dato priorità alle richieste di part-time del personale interno assunto a tempo pieno. La norma contrattuale prevede, altresì che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata, tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di un ulteriore 10 % massimo (portando la percentuale dal 25% al 27,5%).

La decuratazione della retribuzione di posizione e di risultato

I tecnici dell’ARAN, con l’orientamento applicativo 29 marzo 2017 RAL_1916, affrontano altro quesito riguardante la decurtazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa, in caso di congedo per attività di formazione non retribuito e in caso dei primi dieci giorni di malattia. Inoltre, a causa del collegamento della retribuzione di risultato, dal minimo del 10% al massimo del 25%, alla retribuzione di posizione, il dubbio riguarda quale retribuzione di posizione vada considerata, il valore teorico o quello effettivo annualmente corrisposto al titolare di posizione organizzativa, una volta decurtata la citata retribuzione di posizione per congedo non retribuito e/o in caso di malattia.

Secondo l’ARAN trovano sicuramente applicazione le disposizioni sulla riduzione della retribuzione di posizione, in caso di congedo per formazione non retribuito, in quanto ai sensi dell’art. 5, comma 3, L. n. 53 del 2000, il personale che si avvale del congedo per la formazione e per tutta la durata dello stesso, non ha diritto a percepire né il trattamento economico stipendiale né la retribuzione di posizione né alcuna altra voce retributiva.

In merito alla riduzione della retribuzione di posizione in caso di malattia, trovano piena applicazione le seguenti disposizioni: a) la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza dal servizio a tale titolo ai sensi dell’art. 71L. n. 133 del 2008, ivi inclusa anche la retribuzione di posizione; b) la percentuale di riduzione prevista dall’art. 21, comma 7, CCNL 6 luglio 1995 per i periodi di assenza per malattia successivi al nono mese nel triennio, con ovvia inclusione anche della retribuzione di posizione.

Infine, in merito alla retribuzione di risultato, ossia se la stessa debba essere calcolata con riferimento alla retribuzione di posizione teoricamente spettante o a quella effettivamente corrisposta, l’ARAN conferma le disposizioni dell’art. 10, comma 3, CCNL 31 marzo 1999 che fanno espresso riferimento alla retribuzione di posizione attribuita espressione che sta ad indicare il valore economico (teorico) della specifica posizione organizzativa. Si ricorda, inoltre, come la retribuzione di risultato viene corrisposta a seguito di valutazione annuale, dopo la verifica dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati. In questo caso, è ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti, proprio a causa della lunga durata della assenza per malattia, non siano apprezzabili).

Posizioni organizzative conferite nell’anno e 13° mensilità

Con l’orientamento applicativo del 29 marzo 2017 RAL_ 1919, l’ARAN risponde sul corretto calcolo della tredicesima mensilità, in caso di conferimento della posizione organizzativa nel corso dell’anno, precisando come trovino applicazione le indicazioni contrattuali che prevedono il calcolo sulla base dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico. Le disposizioni contrattuali sono rinvenibili nell’art. 5, comma 6, CCNL 9 maggio 2006 a mente del quale “Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 CCNL del 31 marzo 1999 e dell’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico“.

Orientamento applicativo RAL_ 1912

Orientamento applicativo RAL_ 1916

Orientamento applicativo RAL_ 1919

 
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