05/09/2017 – Pa, nuove assunzioni solo se non è possibile ricollocare il personale in disponibilità

Pa, nuove assunzioni solo se non è possibile ricollocare il personale in disponibilità

di Luca Tamassia

“Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, oggi definito “piano” dei fabbisogni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinati alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. Così recita l’articolo 34, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, nella formulazione che risulta a seguito della sua sostituzione operata dall’articolo 5, comma 1, lett. c), del Dl n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. La disposizione, nella sua portata, appare del tutto comprensibile ed esente da difficili elusioni, pur tuttavia nella pratica applicazione non tutte le amministrazioni pubbliche si sono allineate alle sue prescrizioni, soprattutto per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato dei ruoli dirigenziali, laddove gli enti sono, ancora oggi, piuttosto inclini a sacrificare i criteri d’imparzialità e trasparenza a favore di assunzioni scevre da qualsiasi costrizione normativa e, proprio per questo, appaiono ancora assai refrattari a ogni forma di limitazione imposta dal legislatore e ricalcitranti quando le norme di legge impongono condotte ritenute non in linea con un malinteso concetto di discrezionalità pubblica.”

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