05/08/2020 – Concorso di progettazione

Concorso di progettazione
Questa Stazione appaltante ha pubblicato un bando per un concorso di progettazione esplicitando, tra l’altro, nello stesso:
a) che al vincitore sarà affidata la progettazione esecutiva;
b) i requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti ai fini dell’affidamento della progettazione esecutiva.
Ora, anche sulla scorta delle richieste di chiarimento pervenute, sono sorti dubbi sul momento in cui i requisiti di cui al punto b) che precede debbono essere posseduti:
• dai concorrenti al momento della pubblicazione del bando del concorso di progettazione e quindi in fase di partecipazione oppure
• dal vincitore o dai vincitori del concorso dopo la loro individuazione e pertanto in un momento successivo alla partecipazione.
a cura di Gare e Appalti Consulting SF
 
Al fine di dare adeguata risposta al quesito giova precisare quanto segue.
Preliminarmente occorre chiarire che i requisiti per partecipare alle gare d’appalto si dividono in due tipi: generali/soggettivi e speciali/oggettivi.
Questi ultimi, oggetto del presente quesito, si dividono a loro volto in due specie: economico/finanziari (i) e tecnico/professionali (ii).
I primi (i) attengono alla c.d. capacità economico-finanziaria e misurano la solidità patrimoniale e soprattutto economico-finanziaria dell’offerente e sono comprovabili attraverso la valutazione di idonee dichiarazioni bancarie o coperture assicurative, di bilanci o conti economici presentati, di un dato fatturato minimo dichiarato e maturato al massimo negli ultimi tre esercizi disponibili.
I secondi (ii) attengono alla cd. capacità tecnico-professionale e sono funzionali a valutare l’idoneità dell’offerente ad effettuare, a regola d’arte e con buon esito, quella data attività, fornitura od opera che si vuole porre ad oggetto dell’appalto pubblico e sono comprovabili con certificati di buona esecuzione rilasciati da committenti pubblici/privati, fatture e contratti aventi ad oggetti l’attività interessata.
Sotto il profilo temporale, è intervenuta la Giurisprudenza a chiarire il periodo da considerare ai fini della maturazione dei requisiti de quibus.
Infatti, la giurisprudenza formatasi e consolidatasi in costanza del vecchio codice (art. 42D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ma applicabile anche al nuovo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva chiarito che il triennio da considerarsi per la verifica della sussistenza del requisito minimo stabilito dalla legge di gara ai fini della verifica della capacità tecnica fosse quello effettivamente precedente la data di pubblicazione del bando e non già lo stesso periodo solare/esercizio finanziario dal 1° gennaio, invece rilevante per il diverso requisito della capacità economico-finanziaria.
In conclusione, nella gara indetta da Codesta Amministrazione, i concorrenti devono possedere i requisiti tecnico-professionali nel triennio effettivo a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, mentre i requisiti economici-finanziaria nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e i cui bilanci siano stati approvati.

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