05/08/2015 – sintesi riforma della dirigenza

SINTESI RIFORMA DIRIGENZA

L’art. 11 della legge appena approvata in via definitiva dal Parlamento delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici; delega da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

L’articolo prevede l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui saranno ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiranno altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali.

Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l’istituzione di tre commissioni, cui è affidata la gestione dei ruoli medesimi.

Nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali (lett. b), n. 3)), da istituire previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilita la confluenza – come si è detto – oltre che degli attuali dirigenti degli enti locali anche dei segretari comunali e provinciali, la cui figura viene conseguentemente superata, ai sensi del n. 4) della medesima lettera.

Nel nuovo quadro di riferimento è previsto l’obbligo – in via generale – per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo una modifica approvata dalla Camera, deve essere mantenuta la funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è prevista invece la nomina di un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del TUEL ovvero, in alternativa, di un dirigente apicale (il testo specifica che, qualora sia nominato un direttore generale, in alternativa al dirigente apicale, la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa e della funzione rogante sono affidate ad un dirigente di ruolo), mentre per quelli di minori dimensioni demografiche la funzione di direzione apicale dovrà essere obbligatoriamente gestita in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell’esame presso la Camera è altresì previsto che, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 3 anni, gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del TUEL avranno l’obbligo di conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell’azione amministrativa ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali nonché – come specificato in sede referente – ai soggetti già iscritti all’albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Con una modifica apportata dalla Camera dei deputati è stato inoltre previsto, poi, che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cesseranno automaticamente se non rinnovati entro 90 giorni dall’insediamento degli organi esecutivi.

L’accesso ai ruoli unici potrà avvenire mediante corso-concorso oppure per concorso.

Nel primo caso è prevista l’immissione in servizio dei vincitori come funzionari – con obblighi di formazione – per i primi 3 anni (o meno in relazione all’’esperienza lavorativa) e la successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni sulla base della valutazione espressa da parte dell’amministrazione presso la quale è stato attribuito l’incarico iniziale, mentre nel secondo caso l’assunzione a tempo indeterminato avviene solo dopo il superamento di un esame di conferma, da sostenere dopo i primi 3 anni di servizio (o meno in relazione all’esperienza lavorativa), svolto da parte di un organismo indipendente. Nel caso di mancato superamento dell’esame conseguirà la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo l’eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario.

Gli incarichi dirigenziali dovranno essere conferiti ai dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione in base ai criteri generali stabiliti dalle Commissioni. Viene tuttavia confermata la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di “dirigenti a contratto” (selezionati attraverso apposite procedure selettive e comparative) entro prestabiliti limiti percentuali; limiti che molto probabilmente saranno oggetto di ridefinizione per le amministrazioni non statali.

In via generale gli incarichi dirigenziali avranno durata quadriennale e saranno rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico. Il rinnovo in assenza di procedura selettiva sarà invece ammesso una sola volta e per ulteriori due anni, previa motivazione, a condizione che il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva.

Il decreto delegato dovrà poi definire presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina specifica per i dirigenti rimasti privi di incarico, prevedendo in particolare che venga disciplinata la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa e previsione della possibilità – aggiunta durante l’esame presso la Camera dei deputati – di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario per i dirigenti collocati in disponibilità.

Il decreto dovrà infine provvedere al riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente).

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